Uno degli aspetti più criptici del mondo delle società cooperative è quello dei ristorni concessi ai soci, che sono un istituto tipico diverso dai dividendi. Approfondiamo la natura giuridica del ristorno e le modalità di erogazione.
La definizione di ristorno: applicazione dell’istituto nelle società cooperative
Con il termine ristorno si fa riferimento ad un istituto tipico del mondo delle società cooperative che permette di concedere ai suoi soci cooperatori un vantaggio mutualistico in via differita, attraverso la ripartizione degli avanzi di gestione generati dai soci stessi in funzione degli scambi e dei rapporti economici intercorsi durante l’esercizio tra ciascuno di essi e la cooperativa.
Approfondiamo le ragioni per cui la definizione sembra descrivere compiutamente l’istituto in argomento.
Scopo principale delle cooperative: il vantaggio mutualistico
Scopo principale della cooperativa non è quello di dare al capitale investito dai soci una remunerazione adeguata, bensì quello di offrire agli stessi il c.d. «vantaggio mutualistico», ossia permettere loro di realizzare uno scambio con la cooperativa a condizioni di maggior favore rispetto a quanto avverrebbe rivolgendosi al mercato.
In effetti, una cooperativa di consumo consente ai soci di acquistare beni alle migliori condizioni economiche, così come una cooperativa edilizia di abitazione ha la finalità di procurare ai soci una porzione di fabbricato ad un costo più vantaggioso rispetto a quanto offerto dal settore immobiliare.
Ancora, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, una cooperativa di lavoro ha lo scopo di offrire un’occupazione ai soci a condizioni migliori di quelle ritraibili sul mercato del lavoro e, analogamente, una cooperativa agricola di conferimento ha la finalità di permettere ai soci agricoltori di conseguire la migliore remunerazione possibile per la vendita dei propri prodotti agricoli.
Momento di attribuzione del vantaggio mutualistico
È facile intuire come spesso il vantaggio mutualistico è attribuito dalla cooperativa al socio immediatamente, ossia nel momento stesso in cui lo scambio si realizza.
Talvolta, invece, può apparire una scelta più oculata e prudente per la cooperativa di assegnare al socio cooperatore detto vantaggio in un momento differito rispetto a quello in cui è avvenuto lo scambio, a fine gestione, ossia quando è possibile accertare con maggiore precisione che durante l’esercizio sociale è stato conseguito un risultato economico positivo.
Condizioni per l’ammissibilità del ristorno
Perché il ristorno sia ammissibile si devono verificare diverse condizioni: in primo luogo l’avanzo di gestione deve derivare dagli scambi che la cooperativa ha avuto con i soci cooperatori; ove la cooperativa attui lo scambio mutualistico soltanto con questi è di tutta evidenza che, in linea puramente teorica, tutto il risultato positivo potrebbe concorrere alla formazione dell’importo ristornabile ai soci stessi.
Al contrario, laddove la cooperativa, in conformità a quanto previsto dallo statuto, possa operare anche con terzi, grave sarebbe se conseguisse un surplus economico a seguito delle attività svolte con soggetti estranei alla compagine sociale per ripartirlo successivamente tra soci cooperatori: si realizzerebbe, in tal caso, una vero e proprio intento speculativo a favore dei cooperatori ed a danno dei terzi non soci, ciò che appare decisamente in contrasto con il fondamento della cooperazione desumibile dall’art. 45 della Costituzione e con lo spirito mutualistico.
In casi simili, quindi, sarà necessario adottare un sistema contabile semplice ma preciso per distinguere il risultato positivo ottenuto grazie agli scambi con soci cooperatori da quello che scaturisce dalle attività realizzate con terzi non soci così da evitare la distribuzione di quest’ultimo tra la compagine sociale.
Ripartizione del ristorno
Secondariamente, una volta stabilito quanta parte dell’avanzo di gestione può essere assegnato, altrettanta cautela va utilizzata anche nel ripartire tra soci cooperatori l’ammontare della somma ristornabile.
In termini più chiari, a ciascun