Lavoro sportivo (dopo la riforma): le nuove scadenze per gli adempimenti; chi sono i soggetti da assicurare all’INAIL e chi no

di Giovanni Puggione

Pubblicato il 8 novembre 2023

Dopo la circolare dell’INL, anche l’INAIL e l’INPS hanno fornito le rispettive indicazioni in merito alla tutela assicurativa e previdenziale del nuovo lavoro sportivo, con i conseguenti obblighi.
Entrambe prevedono nuovi termini per effettuare adempimenti, versamenti e comunicazioni che, in base alla norma, risulterebbero ormai scaduti.

Gli interventi di INAIL e INPS in tema di rapporto di lavoro sportivo

inail inps lavoro sportivoLa Riforma dello Sport, tra i suoi diversi obiettivi, ha riservato grande attenzione alla parte che riguarda il diritto del lavoro sportivo, riconoscendone un principio di specificità a tutela della dignità dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli del settore dilettantistico.

Ciò allo scopo di garantire anche a questi ultimi, una serie di tutele in ambito previdenziale, assistenziale e assicurativo che, prima della riforma, diversamente dai lavoratori del settore professionistico, mancavano.

Il D. Lgs. 36/2021 novellato, da ultimo, dal D. Lgs. 120/2023, effettuando un riordino della disciplina del lavoro sportivo in ambito generale, la differenzia e la regola, con specifiche eccezioni, come novità assoluta per il settore dilettantistico; mentre per quello professionistico mutua quanto già previsto dalla abrogata Legge 91/81.

Considerato che gli effetti della nuova disciplina decorrono dal 1° luglio 2023, in sede di prima applicazione delle novità, l’art. 28, ultimo comma, del D. Lgs. 36/2021, ha concesso agli Enti Sportivi dilettantistici la possibilità di effettuare entro il 31 ottobre 2023 gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro sportivo dilettantistici nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, che si riferivano al periodo 1° luglio – 30 settembre 2023.

Soltanto a ridosso di questa data sono arrivati i chiarimenti utili a comprendere meglio la portata e l’operatività della riforma.

Infatti, dopo la circolare n. 2 e le ulteriori due note chiarificatrici, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche l’INAIL con la circolare n. 46 del 27/10/23, ha fornito le prime indicazioni in ambito di tutela assicurativa e relativi obblighi in materia di lavoro sportivo.

L’INPS, invece, soltanto il 31 ottobre 2023 ha fornito le proprie indicazioni in merito agli aspetti previdenziali e contributivi attraverso la propria circolare 88.

Manca all’appello un provvedimento dell’Agenzia delle entrate per i chiarimenti relativi agli aspetti fiscali.

In tanti, a gran voce, hanno chiesto che la scadenza del 31 ottobre 2023 venisse prorogata, innanzitutto perché il RASD, portale sul quale bisogna fare le comunicazioni di instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura sportiva dilettantistica, per alcuni dava problemi di operatività.

Ma la richiesta veniva anche giustificata con l’esigenza di rispettare i termini relativi agli obblighi contributivi e assicurativi.

Della proroga si occupa anche un emendamento al Senato, nei lavori di conversione in legge del D.L. 132 del 29/09/2023 - proroga termini normativi e fiscali- dove la scadenza verrebbe portata al 31/12/2023.

Ma alla luce dei chiarimenti, prima dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (già affrontati in un precedente contributo) e, successivamente, delle circolari INAIL e INPS, che hanno previsto un diverso termine rispetto a quello indicato nella norma entro cui adempiere agli specifici obblighi per il periodo di prima applicazione, continuare a p