“L'unione fa la forza” è un adagio ben noto e ormai scontato, ma vero. “L'approccio interdisciplinare dà valore aggiunto”, è un concetto ormai consolidato nel sentire comune, ma vero anch’esso.
Che però questa interdisciplinarietà si potesse applicare anche in ambito fiscale è una modalità che i giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche hanno messo in luce senza usare mezzi termini: “… nelle more del giudizio, al fine di disporre un compendio probatorio tangibile, oltreché spendibile, ai fini del decisum, la stessa società aveva provveduto al deposito della perizia asseverata dell’Ing. L.M., ove venivano stigmatizzate le contraddizioni e le criticità seriali dello stesso assunto erariale”.
“Stigmatizzate le contraddizioni e le criticità seriali dello stesso assunto erariale” tramite una perizia tecnica. Possibile?
Sì, se l’oggetto del contendere è prettamente tecnico-produttivo e se l’Amministrazione Finanziaria non ricorre ad un supporto esterno, sia esso MIMIT o CTU, per dotarsi di quelle competenze che lei stessa, nella famosa circolare nr. 31/E del 23 dicembre 2020 (“Gestione degli interpelli che involgono anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini per l’effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi o su taluni crediti o sul credito ricerca e sviluppo”) dichiara di non possedere.
Il caso: produzione in Cina su progetti proprietari italiani
Il caso in esame non riguarda, in realtà, la sciagurata questione dei crediti di ricerca e sviluppo, ma una problematica tecnico-fiscale attinente ad alcuni stampi, prodotti in Cina e dati in comodato d’uso gratuito a
diversi fornitori cinesi per la produzione di merci su progetti proprietari, che la società verificata importava direttamente, pagando dazi di importazione ed IVA allo sdoganamento.
Si tratta peraltro di una prassi ormai consolidata e ampiamente adottata da molte aziende anche in Italia, al fine di ridurre il costo del manufatto facendosi carico direttamente dell’onere di una parte dei mezzi di produzione, come gli stampi.
Non si vuole, in questa sede, entrare nei dettagli tecnici e nelle argomentazioni addotte dalle parti in causa (Agenzia delle Entrate, impresa verificata, CTP Ancona) a sostegno delle proprie tesi.
L'importanza del Consulente Tecnico nel processo tributario
Il punto degno di nota che si vuole rimarcare è che, a conoscenza dello scrivente, non capita spesso che i giudici tributari, riconoscendo la propria sfera di competenza, nell’ottica del rispetto dell’obbligo di motivazione
dei provvedimenti giurisdizionali, attingano ampiamente e diffusamente alla perizia tecnica (che dimostrano di aver letto attentamente) addotta dalla difesa e pressoché ignorata dalle altre due parti,
l’Amministrazione Finanziaria e i giudici di prime cure.
Difatti, la sentenza, per quanto corposa e articolata (16 pagine) cita:
- "Ing. M." per 7 volte;
- la parola "perizia" per ben 23 volte!
- l'aggettivo "peritali", per 5, accostato alle parole "allegazioni" (2 volte), "risultanze" (1 volta), "conclusioni" (2 volte);
- l'aggettivo "peritale", per 3, accostato alle parole "elaborato" (2 volte) e "documento" (1 volta);
- la parola "perito" per 3 volte;
- la locuzione "non risponde al vero" per 4 volte. È la formula usata dal perito per evidenziare la presenza di una conclusione errata, andando direttamente al dunque in maniera chiara e schietta, senza il burocratese "è priva di pregio..." o similari.
Lasciamo ancora la parola alla sentenza: “Inoltre, veniva contestato che la CTP di Ancona, con affermazioni apodittiche e acritiche, in buona sostanza recependo, sic et simpliciter, la tesi erariale, non aveva
considerato, minimamente, sia la stessa documentazione versata in atti, sia anche la perizia del predetto Ing. M., che, peraltro, non veniva nemmeno menzionata in sentenza, così rigettando il proposto ricorso,
in primo grado”.
L'importanza dell'approccio collaborativo e interdisciplinare nel processo tributario
In conclusione, la sentenza dimostra chiaramente che l'approccio collaborativo e multidisciplinare nella confutazione degli errori valutativi ed interpretativi contenuti nel verbale del controllo fiscale dell'Amministrazione Finanziaria è sicuramente degno di nota.
A maggior ragione quando la verificata è un'impresa tecnico-produttiva, cosa che capita abbastanza spesso data la dimensione relativamente piccola delle aziende italiane e la loro spinta vocazione alla manifattura (siamo la seconda fabbrica d'Europa, dopo la Germania).
Tutto questo in attesa che l’annunciata modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, tramite decreto legislativo in attuazione della L. 111/2023, finalmente riduca, per usare una terminologia tecnica, ormai
sdoganata anche in ambito fiscale, gli attriti tra amministrazione finanziaria e contribuente.
A cura Ing. Luca Marini
Sabato 4 Novembre 2023