La richiesta di preventivo parere al MISE nelle controversie relative al credito d’imposta Ricerca & Sviluppo costituisce presupposto di legalità dell’atto impositivo.
Del tutto indebita è l’enfasi che nei PVC di verifica viene data al Manuale di Frascati che, non solo non assurge al valore giuridico di fonte normativa, ma ordinariamente viene anche manipolato nei suoi concetti descrittivi.
In ordine agli atti di recupero dei crediti d’imposta relativi a Ricerca & Sviluppo, la giurisprudenza di merito (CTP di Vicenza, sentenze nn. 365/3/2021 del 9 luglio 2021, 14/02/2022 dell’11 gennaio 2022, CTP di Aosta, sent. N. 46 dell’8 novembre 2021, CTP di Ancona, sent. n. 392/21 del 15/08/2021; CTP di Napoli sent. n. 4988/2022) ha in via pregiudiziale ripetutamente annullato i relativi atti impositivi, per non essersi l’AGE previamente procurata il parere tecnico del MISE, ed essendo così incorsa nel vizio di eccesso di potere nell’esercizio della funzione impositiva.
In tale sede, proprio partendo dallo scrutinio di tali atti di recupero, si vuole procedere ad un più ampio esame in ordine alle prerogative legali di un atto impositivo e ai suoi vincoli procedimentali, nonché alla rilevanza giuridica del Manuale di Frascati, a cui si raccorda l’esame dei requisiti della ricerca da parte delle Agenzie delle Entrate.
I troppi atti di recupero sul credito d’imposta ricerca e sviluppo
In numerosi casi sulla sola base di mere sensazioni valutative da parte degli Estensori degli avvisi di accertamento, vengono emessi atti di recupero con pesanti conseguenze non solo impositive, ma, trattandosi di fattispecie di “credito asserito inesistente” e non di credito “non spettante”, anche di rilevanti conseguenze penali.
A tale proposito si sottolinea come proprio le criticità e le problematiche applicative emerse in merito alla corretta applicazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e del relativo regime sanzionatorio applicabile, abbiano già originato un ampio dibattito che non è rimasto circoscritto ad un contesto solo dottrinale, essendosi spostato anche in sede parlamentare (si cfr risposta scritta del 26 giugno 2019 in commissione Finanze alla Camera all’interrogazione n. 5-02356).
Proprio in conseguenza del fatto che in sede applicativa gli Uffici devono occuparsi di questioni di rilevanza tecnica di cui mancano (comprensibilmente) delle necessarie cognizioni tecniche specialistiche, il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 59990/2018, ha chiarito che trattandosi di incentivi che operano in automatico, in caso di incertezze o necessità di chiarimenti, sarà la sua Struttura a fungere da interlocutrice per dirimere le incertezze ed i dubbi relativi.
Tale interlocuzione viene colta con chiarezza dall’Assonime nella circolare del 14 novembre 2019, n. 23, ove viene rilevato che gli stessi Organi verificatori necessitano dell’intervento dei competenti Uffici del MISE, per accertare se l’attività svolta dall’impresa può considerarsi ammessa al beneficio dell’agevolazione.
Così testualmente l’Assonime (pag.14):
“Non appare privo di rilevanza la circostanza che gli stessi verificatori, stante la complessità delle varie fattispecie da esaminare devono fare affidamento sull’interlocuzione e valutazione di soggetti terzi in possesso delle necessarie competenze tecniche”.
Anche la Dottrina (C. Califano, “Le sanzioni per le violazioni commesse in materia di agevolazioni fiscali per ricerca e sviluppo. Dalla prassi interpretativa alla ricostruzione teorica (e non viceversa)” in Riv Dir. trib. N. 4/2020) non ha mancato di sottolineare come le questioni tecniche relative alla ricerca e all’innovazione hanno implicazioni molto complesse sotto il profilo sanzionatorio (amministrativo e