Un fenomeno nuovo è quello del lavoratore che, utilizzando lo smart working (o meglio remote working), può lavorare in Stati diversi da quelli in cui ha sede il datore di lavoro, con conseguenti complicazioni dal punto di vista fiscale.
In merito al tema dei profili fiscali del lavoro in smart working e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la tematica dell’imposizione di alcune categorie di lavoratori interessate dall’affermarsi di modalità di svolgimento della prestazione che vedono una separazione tra il luogo di svolgimento dell’attività, il luogo della residenza e il luogo in cui si esplicano gli effetti dell’attività.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riguardo:
- ai profili fiscali del lavoro smart working con riguardo anche ai casi di applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano (regime speciale per lavoratori impatriati);
- alla disciplina concernente i lavoratori frontalieri, che vengono inquadrati come quei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, che svolgono la propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono e che ritornano nello Stato di residenza quotidianamente o almeno una volta alla settimana.
Per questi lavoratori la disciplina tributaria ha previsto un innalzamento della soglia di franchigia da imposizione fino a € 10.000.
La residenza fiscale e il c.d. smart working
In base al TUIR i soggetti residenti in Italia pagano le tasse in Italia su tutti i redditi, ovunque prodotti (c.d. worldwide taxation principle).
I soggetti non residenti, invece, pagano le tasse in Italia solo su alcuni redditi: ai fini del pagamento delle tasse è essenziale la “residenza”.
Ai sensi dell’art. 2 del TUIR, si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta:
- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- hanno nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio;
- hanno nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.
Tali condizioni sono alternative tra di loro.
Per quanto riguarda il rispetto del requisito della residenza e del domicilio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- l’accertamento dei presupposti per stabilirli presuppone