Il ruolo e le maggiori responsabilità del revisore legale col codice della crisi d’impresa. Puntiamo il mouse anche sulle cosiddette verifiche trimestrali di cui illustriamo i contenuti da principi ISA.
L’art. 379 del Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza (C.C.I.I.) con le relative modifiche ed evoluzioni legislative ha modificato l’art. 2477 del Codice Civile e l’art. 2086 che sanciscono rispettivamente i “limiti dimensionali” delle imprese e gli “adeguati assetti” riguardante la nomina dell’organo di controllo.
Nel contesto dell’art. 2477 del codice civile si pone l’accento sulle società a responsabilità limitata alla quale la normativa lascia libertà di scelta relativa alla tipologia di organo di controllo.
Infatti, le s.r.l. possono decidere, previa delibera assembleare, circa la nomina di un collegio sindacale o di un revisore unico, a differenza delle società per azioni la cui presenza del collegio sindacale è obbligatoria e sancita dall’art. 2397 e ss. del codice civile.
Srl e libertà di scelta dell’organo di controllo
Quali sono questi limiti dimensionali a cui si riferisce l’art. 2477 del codice civile?
Tale demarcazione dimensionale si estrinseca nel superamento di almeno un limite su tre, per due esercizi consecutivi, di tali valori:
- 4 milioni di euro del totale attivo di bilancio;
- 4 milioni di euro del totale delle vendite e delle prestazioni;
- 20 dipendenti, in media, occupati durante l’esercizio.
Per completezza di argomentazion