Per gli illegittimi rimborsi IVA ricevuti fino al 2015 si applica il favor rei

In caso di illegittimi rimborsi IVA fino al 2015, la sanzione applicabile è la più favorevole, quella introdotta nel 2016. È questo il principio affermato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione che ammette il favor rei.

Gli illegittimi rimborsi IVA: l’evoluzione normativa

illegittimi rimborsi ivaIn tema di rimborso IVA, vale il disposto dell’articolo 5 comma 5 del D. Lgs. n. 471/1997. Tale articolo è stato oggetto di strutturale modifica con il D. Lgs. n. 158/2015.

Prima di essa, la norma prevedeva:

Chi, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, è punito con sanzione amministrativa dal 100% al 200% della somma non spettante”.

Dopo la modifica del citato Decreto Legislativo, la norma recita così:

Chi chiede a rimborso l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall’articolo 30 del DPR n. 633/72, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30% del credito rimborsato”.

La differenza tra le due norme sta tutta nella circostanza che, mentre la vecchia sanzionava una fattispecie di pericolo in quanto prescindeva dall’ottenimento del rimborso, l’attuale, invece, punisce chi chiede e ottiene a rimborso, ovvero disciplina una fattispecie di danno.

D’altronde, già da parecchi anni non c’era più istanza di rimborso dell’Iva, posto che essa era già nel quadro VX della stessa dichiarazione IVA.

Si tratta dunque di due fattispecie diverse, per le quali si è posto il dubbio se si potesse configurare continuità e quindi applicare il favor rei ai procedimenti in corso sanzionati con la vecchia norma.

 

La recente ordinanza di Cassazione e il favor rei

In tal senso si è espressa la Cassazione, con l’ordinanza n. 20563 del 17 luglio 2023, stabilendo che si applica la sanzione più favorevole al contribuente sussistendo “continuità normativa” tra la precedente versione dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 471/97 e la successiva.

Nonostante la diversità della fattispecie, l’ordinanza della Cassazione ha stabilito che la sostituzione dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. n. 471/97…

…“realizza un fenomeno di continuità normativa ai fini dell’applicazione del principio del «favor rei», attesa la persistente illiceità del fatto tipico, integrato dall’identica condotta di richiesta di un rimborso in tutto o in parte indebito per difetto dei presupposti, con conseguente continuità strutturale tra l’originaria fattispecie e le modifiche sopravvenute”.

In buona sostanza, i giudici hanno ritenuto che il fatto tipico punito da detta norma sia rimasto il medesimo, nonostante siano variati i meccanismi di richiesta del rimborso.

La Suprema Corte spiega, infatti, che:

il profilo della difformità o conformità alla dichiarazione non rientra tra gli elementi di struttura della fattispecie, essendo collegato unicamente alle mutate modalità di richiesta di rimborso”.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 1 settembre 2023