A chi spetta la decisione di accesso della società ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza: agli amministratori o ai soci?
La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è iscritta nel registro delle imprese.
Analizziamo le criticità di questo complesso passaggio decisionale.
Nel contributo odierno diamo spazio alla notizia della pubblicazione di un recente studio del Consiglio nazionale del notariato, che analizza vari aspetti della decisione degli amministratori di accedere ad uno degli strumenti che la legge prevede nell’ambito della regolazione della crisi e dell’insolvenza, di cui all’art. 120-bis del D. Lgs. 14/2019 (c.d. “codice della crisi”).
A chi spetta la decisione di accesso allo strumento di regolazione o composizione della crisi di impresa?
Nessun dubbio, in primis, che tale decisione possa e debba essere presa esclusivamente dall’organo amministrativo, e non quindi dall’assemblea.
Tra l’altro, secondo il notariato, anche la decisione sull’accesso alla composizione negoziata della crisi è da ritenersi ammessa alla competenza dell’organo amministrativo, sebbene non rientri tra gli strumenti di regolazione della cr