Scade il prossimo 20 settembre il termine per comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione dei crediti maturati dalle imprese che hanno sostenuto nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, spese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Esaminiamo come presentare la comunicazione e quali sono le regole per la cedibilità del credito.
La comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas in scadenza il 20 settembre, riguarda, in particolare, i crediti d’imposta a favore delle imprese:
- “energivore” (art. 6 comma 1 del DL 115/2022, art. 1 comma 1 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);
- “gasivore” (art. 6 comma 2 del DL 115/2022, art. 1 comma 2 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);
- “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel III trimestre 2022 (art. 6 comma 3 del DL 115/2022) e delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022 (art. 1 comma 3 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);
- diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (art. 6 comma 4 del DL 115/2022, art. 1 comma 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022).
Comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas
I termini di invio
I crediti, come noto, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997) se relativi al:
- primo e secondo trimestre 2023 entro il 31 dicembre 2023 ai sensi, rispettivamente, del comma 7 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e dell’articolo 4, comma 7, del decreto Bollette (D.L. n. 34/2023);
- terzo e quarto trimestre 2022 entro la data del 30 settembre 2023, come disposto dall’articolo 1 comma 1 della legge n. 6/2023, di conversione del D.L. n. 176/2022 che ha prorogato il termine fissato al 30 giugno 2023 dall’articolo 1, comma 3, del decreto Aiuti-quater.
Periodo |
Norma |
Utilizzo in compensazione |
Cessione del credito |
1° trimestre 2023 |
Legge n.197/2022 |
31 dicembre 2023 |
18 dicembre 2023 |
2° trimestre 2023 |
D.L. n. 34/2023 |
31 dicembre 2023 |
18 dicembre 2023 |
3° trimestre 2022 |
D.L. n. 115/2022 |
30 settembre 2023 |
20 settembre 2023 |
Ottobre e novembre 2022 |
D.L. n. 144/2022 |
30 settembre 2023 |
20 settembre 2023 |
Dicembre 2022 |
D.L. n. 176/2022 |
30 settembre 2023 |
20 settembre 2023 |
In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i crediti d’imposta possono essere ceduti per l’intero importo, come vedremo nel prosieguo.
La cedibilità del credito d’imposta energia e gas
La cedibilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas per l’ultima parte del 2022 (terzo e quarto trimestre) sono stabilite, in particolare, dai seguenti dispositivi:
- articolo 7, comma 1-ter, del D.L. n. 115/2022;
- articolo 2, comma 4, del D.L. n. 144/2022;
- e articolo 1, comma 4, del D.L. n. 176/2022.
Le regole per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta del 2022 sono state definite dai provvedimenti direttoriali n. 253445/2022, per i crediti del primo e secondo trimestre 2022; e con i provvedimenti n. 450517/2022 e n. 24252/2023, quelle relative ai crediti del terzo e quarto trimestre 2022.
I crediti afferenti, invece, al primo e del secondo trimestre del 2023 sono regolamentati dall’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2023 e dall’articolo 4, comma 8, del decreto Bollette.
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione per la cessione dei crediti, invece, sono stati oggetto di più provvedimenti del direttore dell’Agenzia da adottarsi
Provvedimento dell’AdE |
Comunicazione della cessione dei crediti |
Prot. 24252 del 26/01/2023 |
Dal 16 gennaio al 20 settembre 2023 |
Prot. 44905 del 16/02/2023 |
Dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 |
Prot. 56785 del 01/03/2023 |
Dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 |
La presentazione della comunicazione
La scadenza per la presentazione della comunicazione relativa la cessione dei crediti del terzo trimestre 2022 e dei mesi ottobre, novembre e dicembre 2022è fissata per il prossimo 20 settembre 2023
Ricordiamo che la comunicazione deve essere inviata utilizzando l’apposito modello, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, esclusivamente:
- dal soggetto che appone il visto di conformità (se richiesto);
ovvero, quando non è richiesto il visto di conformità
- dal beneficiario del credito (cedente) oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Come effettuare la comunicazione dei crediti 2022 in ritardo
Con riferimento alla comunicazione da effettuare per i crediti d’imposta maturato nell’esercizio 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che chi non ha rispettato il termine dello scorso 16 marzo 2023 può sanare la propria posizione.
L’Agenzia ha precisato che la mancata presentazione della comunicazione rappresenta un inadempimento di natura ”formale” e, dunque, sanabile attraverso l’istituto della “remissione in bonis” (articolo 2 comma 1 D.L. n. 16/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 44/2012).
Nella risoluzione n. 27/E/2023, si precisa che, difatti, l’inoltro della comunicazione non rappresenta…
… “un elemento costitutivo dei crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023”.
Destinatari della remissione in bonis sono i beneficiari dei crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022 che dovevano effettuare la comunicazione entro il 16 marzo dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 “a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito” – come disposto dall’articolo 1, comma 6, del decreto Aiuti quater.
Il modello di comunicazione in questione è quello di cui al provvedimento n. 56785/2023 (relativo ai codici tributo: 6968, 6969, 6970, 6971, 6983, 6984, 6985, 6986,6987, 6993, 6994, 6995, 6996 e 6972) che doveva essere presentato dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023 e le cui eventuali comunicazioni scartate ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.
Le imprese che non avessero provveduto a tale presentazione potranno avvalersi della “remissione in bonis”, mediante l’invio del relativo modello, da effettuarsi “in tempo” per utilizzare il credito, vale a dire entro il 30 settembre 2023, termine fissato ad oggi per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022.
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A cura di Giovanna Greco
Venerdì 15 settembre 2023