Attenzione alla scadenza del 21 agosto 2023
Come noto, il godimento delle ferie annuali retribuite è previsto dall’art. 36 della Costituzione, comma 3, e la fruizione è un diritto irrinunciabile (qualsiasi patto contrario è nullo e le Ferie non godute non possono essere sostituite dalla relativa indennità (Cassazione n. 9760 /2000). Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti a verificare il godimento delle ferie non godute da parte dei lavoratori tenendo in considerazione che la mancata fruizione delle ferie può dare origine all’irrogazione di specifiche sanzioni amministrative e all’obbligo di versamento anticipato dei contributi previdenziali sull’importo della retribuzione relativa alle ferie non godute.
Nota: nel caso di specie, a fronte delle quattro settimane canoniche di ferie retribuite spettanti, due settimane devono essere godute nel corso dell'anno di maturazione e le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (in caso contrario il datore di lavoro è obbligato a versare la relativa contribuzione previdenziale entro il mese di agosto del secondo anno successivo ovvero, per le ferie maturate e non godute nell'anno 2021, entro il prossimo 20 agosto 2023.
La gestione delle ferie: la normativa generale
Come detto in prem