In cosa consisteranno i maggiori controlli che scatteranno dal 2024 per quanto riguarda transazioni transfrontaliere ed e-commerce?
Sarà il sistema bancario ad inviare ulteriori dati all’Agenzia delle entrate al fine di contrastare le frodi fiscali.
I nuovi controlli a fine antievasione sul commercio elettronico dal 2024
Dal 2024 le banche e gli intermediari che offrono servizi di pagamento elettronico (Psp) dovranno provvedere all’invio al Fisco dei dati relativi ai pagamenti transfrontalieri effettuati dai loro clienti.
Questa disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio del prossimo anno e riguarderà tutti i pagamenti effettuati nel trimestre qualora vengano effettuate più di 25 transazioni per singolo beneficiario.
Lo scopo è quello di consentire agli Stati membri dell’Unione europea di rilevare e contrastare le pratiche evasive delle imprese che vendono beni e servizi oltre confine senza versare le imposte dovute nel paese di consumo.
Si tratta di una misura antievasione che mira a combattere le frodi commesse nella vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali, un fenomeno in crescita grazie allo sviluppo del commercio elettronico.
Poiché le imposte sono dovute nel luogo dove avviene la consegna, gli Stati membri di destinazione si avviano a predisporre strumenti adeguati per identificare e controllare le imprese che eludono il fisco.
La maggior parte degli acquisti online realizzati dai consumatori nell’Unione europea sono pagati tramite Psp, che dispongono di informazioni specifiche per riconoscere il destinatario o beneficiario del pagamento, oltre alla data, all’importo e allo Stato membro di origine dello stesso.
Queste informazioni sono essenziali per le autorità fiscali per individuare le imprese che frodano.
Controlli più stretti anche per le vendite di privati su piattaforme di e-commerce
Chi si occupa di vendere beni online, sia nuovi che usati, attraverso i social network o le piattaforme e-commerce, deve fare molta attenzione e verificare se le proprie vendite rientrano nella categoria delle operazioni sporadiche, occasionali o abituali.
La quantità e la qualità delle operazioni svolte sono elementi che possono portare l’Amministrazione finanziaria a ricondurre i proventi ottenuti a redditi imponibili.
Quest’ultima, a partire dal 1° gennaio 2023 ha a disposizione uno strumento in più per monitorare questa tipologia di operazioni.
Gli obblighi imposti alle piattaforme digitali
Il D.Lgs. n. 32/2023 (G.U. n. 72 del 25 marzo 2023) ha introdotto nel nostro ordinamento la Direttiva n. 2121/514/ UE (nota come “DAC7“), che regola le modalità di scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali dei diversi Stati membri riguardanti le attività economiche svolte tramite piattaforme digitali.
La finalità di questa Direttiva è quella di rafforzare le misure di contrasto all’evasione, all’elusione e alla frode fiscale, imponendo ai gestori di piattaforme digitali degli obblighi di comunicazione uniformi relativi ai venditori che operano sulla loro piattaforma.
A partire dal 1° gennaio 2023, infatti, i gestori di piattaforme digitali dovranno raccogliere e verificare le informazioni relative ai venditori che utilizzano la loro piattaforma per lo svolgimento della loro attività economica.
Queste informazioni saranno poi trasmesse alle autorità fiscali competenti, che potranno utilizzarle per ricostruire i volumi d’affari generati e procedere agli eventuali accertamenti.
Per gestori di piattaforme digitali (ai sensi dell’art. 2 della norma) si intendono coloro che stipulano un contratto con dei venditori, al fine di mettere a loro disposizione una piattaforma, ovvero un software accessibile per tutti gli utenti, che consente di svolgere, direttamente o indirettamente, una attività economica diretta allo scambio di beni e servizi.
Sono soggetti agli obblighi di comunicazione le piattaforme digitali che hanno residenza fiscale in Italia, che sono costituite o regolate da leggi italiane, che hanno sede di direzione in Italia, o che hanno una stabile organizzazione in Italia.
Queste piattaforme dovranno fornire i dati dei soggetti che offrono servizi per il tramite delle stesse.
La piattaforma digitale gestita da un operatore stabilito in uno Stato membro ha l’obbligo di raccogliere le informazioni relative a un venditore, cioè una persona fisica o giuridica che offre i propri servizi tramite la piattaforma, residente in un altro Stato membro, e di trasmetterle alla propria autorità fiscale.
Questa, a sua volta, deve inviare le stesse informazioni all’autorità fiscale dello Stato di residenza del venditore.
Per quanto concerne i servizi di locazione immobiliare, i dati relativi all’attività intermediata devono essere comunicati anche all’autorità fiscale dello Stato in cui si trova l’immobile.
L’operatore della piattaforma è tenuto a effettuare l’attività di “adeguata verifica” per identificare i venditori soggetti a verifica e quelli esenti da essa.
A tal fine, l’operatore della piattaforma può prevedere nel contratto con il venditore una clausola unilaterale per la quale, in caso di mancata fornitura delle informazioni richieste, il profilo account del venditore può essere disattivato dall’operatore e gli viene impedito di registrarsi nuovamente alla piattaforma.
Le informazioni raccolte devono formare oggetto di adeguata verifica in materia fiscale entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.
Per l’anno 2023 la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2024.
Il successivo trasferimento dei dati alle altre Amministrazioni finanziarie da parte dell’Agenzia delle Entrate, dovrà avvenire il secondo mese successivo alla chiusura dell’esercizio oggetto di monitoraggio.
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A cura di Augusto Gilioli
Mercoledì 2 agosto 2023