L’Agenzia Entrate ha recentemente fornito alcuni chiarimenti di interesse in merito all’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi.
In particolare, vengono toccati aspetti interessati quali: Superbonus 110%; rilascio del visto da soggetto diverso da quello che trasmette dichiarazione e documenti da conservare a seconda delle modalità di invio della dichiarazione.
Alcune premesse sul rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione redditi
Come noto se i modelli 730 (precompilati od ordinari) sono presentati tramite i CAF-dipendenti e i professionisti, tali soggetti sono obbligati al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 241/97.
L’attività di verifica della conformità, con l’assunzione delle previste responsabilità, è effettuata su tutti i dati della dichiarazione, compresi quelli forniti dall’Agenzia delle Entrate in sede di precompilazione, ad eccezione:
- in caso di presentazione del modello 730 precompilato senza modifiche, della documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate;
- in caso di presentazione del modello 730 con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.
Il contribuente deve quindi produrre la documentazione di supporto alla dichiarazione (es. le Certificazioni Uniche e/o le altre certificazioni dei sostituti d’imposta, le ricevute e le fatture attestanti gli oneri deducibili o detraibili sostenuti, ecc.), salvo quella riguardante le suddette eccezioni, in quanto, sulla base di tale documentazione, il professionista o il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF è obbligato a rilasciare il visto di conformità.
Per l’individuazione della documentazione che i contribuenti devono esibire al CAF o al professionista al fine dell’apposizione del visto di conformità si può fare riferimento, in relazione alle diverse fattispecie di oneri deducibili, oneri detraibili o crediti d’imposta, all’elencazione contenuta nelle circolari dell’Agenzia Entrate del:
- 4.4.2017 n. 7, in relazione al periodo d’imposta 2016 (modelli 730/2017);
- 27.4.2018 n. 7, in relazione al periodo d’imposta 2017 (modelli 730/2018);
- 31.5.2019 n. 13, in relazione al periodo d’imposta 2018 (modelli 730/2019);
- 8.7.2020 n. 19, in relazione al periodo d’imposta 2019 (modelli 730/2020);
- 25.6.2021 n. 7, in relazione al periodo d’imposta 2020 (modelli 730/2021);
- 7.7.2022 n. 24 e 25.7.2022 n. 28, in relazione al periodo d’imposta 2021 (modelli 730/2022);
- 19.6.2023 n. 14, 19.6.2023 n. 15 e 26.6.2023 n. 17, in relazione al periodo d’imposta 2022 (modelli 730/2023).
Verifiche di conformità
Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del d.m. n. 164 del 1999.
Le conseguenze dell’apposizione del visto infedele previste dall’art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997 sono distinte in funzione dell’oggetto dei controlli.
Ne deriva che la menzionata responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele in relazione alla verifica:
- della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.
Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:
- della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
- dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
- delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
- dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
- degli attestati degli acconti versati o trattenuti.
Spese suddivise in più anni
Il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa.
Al riguardo, con la circolare del 31 maggio 2005, n. 26/E, è stato chiarito che il soggetto che presta l’assistenza fiscale p