L’Agenzia delle Entrate recepisce le modifiche introdotte con il decreto Bollette e aggiorna il nuovo modello di definizione agevolata delle liti pendenti: entro il 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno), per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione mediante trasmissione telematica.
L’Agenzia delle Entrate aggiorna il modello di domanda e relative istruzioni, adeguandolo alle novità introdotte in sede di conversione del cd. decreto bollette (articolo 20, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, così come modificato in sede di conversione dalla legge 26 maggio 2023, n. 56); è operativa anche la rateazione mensile introdotta per il pagamento del debito derivante dalla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Cosa prevede il decreto in merito alla tregua fiscale
L’articolo 20, del decreto bollette (cfr. Dossier Ufficio Studi Camera del Deputati e del Senato della Repubblica n. 714), incide sui termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di Bilancio 2023.
La citata legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 186-205 della legge n. 197 del 2022) ha consentito di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 (alla data di entrata in vigore della norma medesima), anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore.
Se vi è soccombenza dell’Agenzia entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Con riferimento agli effetti della definizione agevolata delle controversie sul processo tributario, si prevede la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023, condizionata alla presentazione di apposita richiesta del contrib