L’ufficio finanziario nell’adottare l’atto con cui attribuisce ad un immobile un nuovo classamento deve specificare le ragioni poste a suo fondamento, senza poter addurre in giudizio cause diverse da quelle indicate nell’atto impositivo.
Secondo la CGT Lazio, se il nuovo classamento viene fatto d’ufficio, si deve specificare se il cambiamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui ha sede l’immobile, con indicazione dell’atto con cui sono stati revisionati i parametri relativi alla microzona.
Sul tema si segnala l’ennesima decisione dei giudici di merito che evidenzia l’importanza della motivazione da parte dell’Agenzia delle entrate negli atti di revisione del classamento degli immobili [vedi anche articolo pubblicato il 16/3/2023: Rideterminazione della rendita catastale, atto sempre motivato].
Zone censuarie e microzone: normativa di riferimento
In materia si segnala il DPR n. 138/1998 recante il Regolamento di revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe di estimo degli immobili urbani.
Tale decreto afferma che l’unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all’allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale.
In particolare, l’art. 1, comma 1 stabilisce che la zona censuaria rappresenta una porzione omogenea di territorio provinciale, che può comprendere un solo comune o una porzione del medesimo, ovvero gruppi di comuni, caratterizzati da similari caratteristiche ambientali e socio economiche e al comma 2 che l’ambito territoriale del comune o della zona censuaria porzione dello stesso è poi articolato in microzone, secondo le modalità del successivo art. 2.
Tale ultima norma stabilisce che la microzona rappresenta una porzione del territorio comunale (comma 1) e che in ogni microzona gli immobili sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti.
Essa individua ambiti territoriali di mercato omogeneo sul piano dei redditi e dei valori, ed in particolare per l’incidenza su tali entità delle caratteristiche estrinseche delle unità immobiliari (comma 2).
In tale ambito la legge n.311/2004 ha previsto in particolare all’art. 1, comma 335, le norme che rego