La legge di bilancio 2023 ha introdotto alcune nuove disposizioni volte a rafforzare i controlli previsti per l’attribuzione del numero di partita IVA agli esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Le nuove disposizioni attribuiscono all’Agenzia delle Entrate il potere di effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA a seguito delle quali l’Ufficio può invitare il contribuente a comparire.
I controlli per l’apertura della Partita Iva – Argomenti trattati:
- Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività
- I controlli per l’apertura della partita Iva
- Analisi di rischio
- Criteri di valutazione del rischio
- Esibizione della documentazione
- Attività di controllo dell’ufficio
- Cessazione Partita Iva
- Sanzione
- Aperura nuova Partita Iva
- Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis.2 del dpr 633/1972
- Condizioni generali della garanzia Tra la società/banca e l’agenzia delle entrate
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Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività
I soggetti passivi d’imposta che sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell’attività sono suddivisi in:
- imprese individuali e lavoratori autonomi. Tali soggetti devono utilizzare il Modello AA9 (attualmente il Modello in uso è l’AA9/12);
- soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali soggetti devono utilizzare il Modello AA7 (attualmente il Modello in uso è l’AA7/10).
I soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese ovvero alla denuncia al REA (definiti dal D.P.R. n. 581/1995) assolvono gli obblighi di inizio, variazione dati e cessazione attività (di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972) presentando la Comunicazione Unica (i Modelli AA7 e AA9 sono un allegato della stessa), anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini IVA sia l’unico adempimento da svolgere da parte dei soggetti obbligati.
Possono, invece, continuare ad aprire la partita IVA presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate (ovvero in forma telematica) i soggetti passivi IVA che non hanno l’obbligo di iscrizione presso il Registro delle imprese o presso il REA. Si tratta dei produttori di lavoro autonomo ovvero quei soggetti individuati sia nell’art. 53 del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. TUIR) sia nell’art. 55, comma 2, lett. a), dello stesso TUIR.
Sono tenuti a presentare i Modelli in esame anche i soggetti non residenti che istituiscono in Italia una stabile organizzazione, nonché i rappresentanti fiscali dagli stessi nominati.
Inoltre, per identificarsi direttamente ai fini IVA in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i soggetti non residenti devono utilizzare il nuovo Modello ANR/3 (disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le relative istruzioni per la compilazione aggiornate in data 2 agosto 2013).
I soggetti non residenti devono utilizzare il medesimo Modello al fine di comunicare la variazione dati o la cessazione attività (Provvedimento Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2009).
Contenuto |
Il Modello deve contenere le seguenti informazioni:
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Modalità di presentazione |
Il Modello ANR/3 deve essere presentato al Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara, anteriormente al compimento delle operazioni. Il Modello può essere presentato secondo le seguenti modalità:
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