Per poter introdurre strumenti di controllo biometrico per l’accesso al lavoro è assolutamente indispensabile che il lavoratore dipendente firmi un consenso specifico, rafforzato all’utilizzo di tale strumento, oltre che specifiche accortezze nell’utilizzo dei dati da esso ricavati.
La questione riguardante i controlli a distanza non si è limitata solamente a Provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali, ma è finita davanti ai Giudici a seguito di presunta violazione, sia di quanto contenuto all’interno del Codice per la protezione dei dati personali sia dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
E' quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione, che stabilisce – e ribadisce – i confini per l’utilizzo di sistemi biometrici per la rilevazione delle presenze sul posto di lavoro.