Le ultime indicazioni in tema di esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 36 valide per l’anno in corso: quali sono i datori di lavoro ammessi all’agevolazione? Quali i rapporti di lavoro coinvolti e le regole per il calcolo?
L’Inps ha dettato le indicazioni per la gestione degli adempimenti di esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e all’esonero di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) relativamente alle assunzioni di giovani under 36, così come autorizzate dalla Commissione europea con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.
Nota: per le assunzioni del periodo 2022 sono ancora valide le regole fornite dall’Inps con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021.
Assunzioni under 36: datori di lavoro ammessi all’esonero contributivo
Gli esoneri in oggetto sono riconosciuti, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, a tutti i datori lavoro, anche se non svolgono attività imprenditoriale ex articolo 2082 c.c. (professionisti, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato) con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Per poter usufruire dell’agevolazione deve trattarsi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero di trasformazione da rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.
Nota: sono escluse le imprese del settore finanziario ovvero le imprese operanti nel settore finanziario che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities (la sezione “K” corrisponde a quella dell’Ateco2007 e pertanto tutti i codici Ateco a 6 cifre rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K”).
Il datore di lavoro per poter fruire del beneficio deve rispettare una serie di requisiti ovvero:
- essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi;
- non aver compiuto violazioni di norme per l