Rapporti fiscali Italia – Svizzera: la possibile evoluzione

Vediamo come dovrebbero evolvere i rapporti fiscali fra Italia e Svizzera, Paese che viene ancora considerato un paradiso fiscale per le persone fisiche dalla normativa italiana.
Dal 2024, la Svizzera dovrebbe (finalmente) uscire dalla lista nera dei paradisi fiscali.

rapporti italia svizzeraDopo anni di attesa, l’Italia sembrerebbe essersi decisa a rimuovere la Svizzera dalla black-list, la cosiddetta lista nera per le persone fisiche di cui all’art. 2, comma 2-bis TUIR, per il tramite del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 4 maggio 1999.

 

Cosa comporterà questo per i rapporti fiscali Italia – Svizzera e per i cittadini italiani trasferitisi in Svizzera?

É del maggio 1999 il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) che ha individuato una serie di Paesi nella famosa black-list o lista nera che dir si voglia.

 

Di cosa parliamo esattamente?

Nel 1999, vennero individuati alcuni Paesi definiti come “paradisi fiscali, ossia atti a fornire regimi fiscali privilegiati tali da consentire a taluni contribuenti la perpetuazione di condotte evasive o elusive nei confronti dell’Erario italiano. Tra questi, anche la Svizzera.

La ragione era da rinvenirsi nella forza del segreto bancario offerto dalla Confederazione elvetica, che consentiva il trasferimento di redditi e capitali oltr’alpe senza possibilità per l’Amministrazione finanziaria italiana di recuperarli ed assoggettarli ad imposta.

 

Le scostanti relazioni fiscali tra Italia e Svizzera

Come quasi sempre accade, la ripartizione del diritto di tassare tra Italia e Svizzera é definita nella Convenzione contro le doppie imposizioni (CDI) sottoscritta tra i due Paesi nel 1976 (ed entrata in vigore nel 1979).

Al tempo, frutto di un compromesso politico, la CDI non consentiva in alcun modo lo scambio di informazioni fiscalmente rilevanti, in virtú del citato segreto bancario svizzero.

Per lungo tempo rimasti all’impasse, Italia e Svizzera ripresero i propri dialoghi nel 2012, dove le negoziazioni portarono al raggiungimento, nel 2015, di quello che possiamo definire “un benchmark”.

In quell´anno, infatti, date le pressioni della comunità internazionale, la Svizzera cede alla disciplina dello scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti detenute dagli intermediari finanziari, decretando la caduta del segreto bancario.

I due Paesi, quindi, siglarono un Protocollo di modifica della CDI in questi termini, ma anche un altro importante documento, la cd. Roadmap.

Si tratta di una dichiarazione di intenti e di intese politiche, redatta in lingua inglese, componendosi di due parti “The way forward“, concentrato sullo questioni più attuali, e gli “Ongoing dialogues“, per le trattande future.

Tra le diverse priorità politiche e fiscali definite in questa sede vi era l’eliminazione della Svizzera dalla black-list.

Ció sarebbe dovuto avvenire contestualmente all’implementazione da parte della Svizzera alla procedura di scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti, oltre che all’eliminazione di alcuni regimi fiscali privilegiati previsti per alcuni tipi di società (i cd. statuti privilegiati).

Tuttavia, nonostante la Svizzera da tempo si sia adeguata alle richieste della comunità internazionale, ancora figura in questa lista nera.

 

La lista nera: art. 2 comma 2-bis TUIR cosa è?

Come é noto, l’art. 2 d.P.R. 917/1986 (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi – TUIR), elenca una serie di requisiti che consentono l’assoggettamento ad imposta della persona fiscalmente residente in Italia.

Si richiede che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni), il contribuente sia:

  1. iscritto alle Anagrafi della popolazione residente (APR), abbia in Italia
  2. la propria residenza o
  3. il proprio domicilio, ai sensi del codice civile (il riferimento é all’art. 43 codice civile).

Fin qui, quasi tutto bene. Proseguendo con la lettura dell’articolo, però, si realizza l’esistenza di una deroga, tutt’altro che di scarsa importanza per gli italiani che decidono di trasferirsi all’estero.

Infatti, tutti i cittadini italiani (si badi bene, cittadini e non residenti) che emigrano in un Paese incluso nella menzionata lista nera (tra cui, appunto, la Svizzera) saranno considerati fino a prova contraria fiscalmente residenti in Italia, con tutti gli obblighi dichiarativi e di versamento che ne conseguono.

Questo anche a coloro i quali si siano iscritti regolarmente all’Anagrafe degli Italiani all’Estero (AIRE), siano titolari di un permesso di dimora (cd. permesso B), di domicilio (cd. permesso C) o, addirittura, naturalizzati svizzeri, con famiglia e attività lavorativa sul territorio.

É concessa loro la facoltà di fornire prova contraria: siamo in presenza, infatti, dell’inversione dell’onere della prova.

E non di una prova qualsiasi, ma di una “prova diabolica“, in quanto il contribuente non può, ad esempio, presentare un interpello all’Amministrazione finanziaria per poter preventivamente risolvere la problematica, assicurandosi chiarezza in merito alla propria residenza fiscale.

O meglio, può presentarlo, ma non riceverà risposta.

L’Agenzia, infatti, é solita declinare accertamenti in termini di residenza di cittadini italiani all’estero, in quanto ció richiede una valutazione di fatto, non ritenuta opportuno in sede di interpello (vds., in particolare, Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016).

[NdR: Elenco dei paesi fiscalmente non collaborativi per l’Unione europea]

 

Quando, quindi, il contribuente può dimostrare il suo distacco da madrepatria Italia?

Solo in sede di accertamento ed, eventualmente, di contenzioso.

Dovrà provare di essere effettivamente presente sul territorio svizzero, di avere qui un’abitazione appropriata (con un numero di locali sufficiente ed un valido contratto di affitto), che sia utilizzata con continuità (ad es., adducendo bollette di gas e luce o del telefono), di essersi integrato nel luogo in cui vive (provando ad addurre, ad es., la tessera della palestra, del club di cui é membro, piuttosto che dimostrando di far parte di associazioni di volontariato, ecc.) o che lo sia la sua famiglia (con rilievi concernenti il marito o la moglie, piuttosto che i figli), e così via.

E i contenziosi in Italia in questi termini non mancano e, con essi, le conseguenze spesso non positive per i contribuenti.

Tutto questo, perché nel 1999 la Svizzera era ritenuta un paradiso fiscale per le persone fisiche.

[NdR: approfondisci qui  La tassazione del reddito dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera]

 

Gli ultimi sviluppi: la seduta della Camera del 4 maggio 2023

Di recente, Italia e Svizzera hanno reso una dichiarazione congiunta (datata 20 aprile 2023) dove appare finalmente l’intenzione italiana di rimuovere la Confederazione elvetica dalla black-list.

In sede di discussione della legge di ratifica di un nuovo Accordo sui frontalieri, siglato dai due Paesi nel 2020, la Camera, infatti, ha proposto di introdurre una norma (rubricata “Disposizioni diverse”) con cui si dispone, attraverso un nuovo Dm, lo stralcio della Svizzera sarà dalla lista nera..

Una vittoria? Sì, ma una vittoria di Pirro.

La Svizzera, direttamente, non ottiene alcun vantaggio se non di natura reputazionale.

É la mobilità delle persone fisiche tra i due Paesi che ne beneficia, ma solo pro futuro.

Il testo proposto prevede, infatti, che tale eliminazione sarà efficace solo dal prossimo anno d’imposta 2024 e – rullo di tamburi – l’Agenzia delle Entrate manterrà tutti i suoi poteri in termini di accertamento e riscossione.

Ora la palla é passata nuovamente al Senato, seguendo l’ordinario iter legislativo.

Nulla lascia presagire che l’eliminazione della Svizzera dalla black-list non avverrà, ma prestate molta attenzione ai termini di accertamento!

 

[fine prima parte, segue…]

A cura di Francesca Amaddeo

Sabato 27 Maggio 2023