In caso di contestazione di operazioni giuridicamente inesistenti, l’indagine del presupposto oggettivo dell’IVA va raccordata al diritto comunitario e non alle categorie previste dal diritto interno dei singoli Stati membri.
Per la Corte di Cassazione il fatto delittuoso raccordabile alla dichiarazione fraudolenta IVA per utilizzo di fatture false può derivare anche da operazioni catalogabili come giuridicamente inesistenti in quanto documentanti operazioni non rispondenti alle prerogative giuridiche per le quali il codice civile le connota e le regolamenta.
Fatture false per distacco di personale: un caso di esempio
Un caso ricorrente deriva dall’avvicendamento di un’operazione di distacco di personale, ritenuto in sede di verifica non genuino per mancanza dei presupposti che legislativamente devono supportare tale forma di prestito del personale, e venga ritenuto simulata un’illecita operazione di somministrazione di personale, mancante delle necessarie autorizzazioni legislativamente previste.
Ai fini IVA vengono cioè consideratI come giuridicamente inesistenti (e non come oggettivamente inesistenti) le fatture emesse, in quanto sul piano della rappresentazione cartolare ed in ordine alle categorie di diritto civile nazionale, descrivono operazioni di distacco di personale in luogo di prestazioni di somministrazione di manodopera, senza il riscontro delle specifiche autorizzazioni legislativamente necessarie per tale tipo di attività di prestito del personale.
La differenza fra operazioni giuridicamente inesistenti e oggettivamente inesistenti
Restringendo la complessiva indagine del tema al solo presupposto oggettivo dell’IVA e trascurando la liceità penale della dualità di catalogazione delle operazioni “giuridicamente inesistenti” e “oggettivamente inesistenti” ammessa dal Giudice di Cassazione, ma ritenuta in dottrina del tutto incompatibile con il rigore del principio della tassatività delle fattispecie criminose (art. 15 Costituzione), si ritiene ed in tale sede si vuole rappresentare come alla base della qualificazione di “operazioni giuridicamente inesistenti” ai fini IVA, a causa di un’asserita volturazione cartolare nelle fatture emesse dei fondamenti giuridici dell’operazione di prestito del personale, vi sia un palese travisamento del metodo d’indagine.
Il presupposto oggettivo IVA delle prestazioni di servizio deve infatti essere indagato in primis sul piano comunitario, in ordine alle specifiche e sovraordinate peculiarità in esso previste.
Solo in un secondo momento lo scrutinio va raccordato con la legislazione nazionale e verificato, ad esempio, se la liceità o la illiceità di un’operazione in base ai principi di diritto interno è nella condizione di procurare la catalogazione di operazione giuridicamente inesistente ai fini iva, con il conseguenziale divieto di esercitare il diritto della detrazione.
Se, infatti, sul piano dell’esegesi della Direttiva IVA (112/2006 già Sesta Direttiva IVA), con il compatto avvallo della Corte di Giustizia Comunitaria, cui istituzionalmente competono funzioni non prevaricanti di ricostruzione interpretativa degli istituti IVA, dovesse risultare l’assoluta irrilevanza delle categorie (come assunte dal diritto nazionale degli Stati membri) di liceità o illiceità delle operazioni economiche, ed altresì dovesse risultare irrilevante l’avvicendamento causale dell’operazione (come nel caso in esame di conversione di appalto del personale in somministrazione di manodopera), in quanto sul piano comunitario essa rimane in ogni caso catalogabile come “prestazione di servizio effettivamente prestata a titolo oneroso”, la complessiva disciplina IVA non viene a subire nelle sue dinamiche disciplinari alcuna modifica, rimanendo essa del tutto insensibile all