Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultra quinquennale.
La Corte di Cassazione conferma l’orientamento dominante e statuisce che che in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto, tra l’altro, anche sanzioni ed interessi maturati su crediti erariali, il termine di decadenza entro il quale va fatta valere l’obbligazione tributaria rimane quello quinquennale.
Prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi: vicenda processuale
Un contribuente impugnava una intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle di pagamento riguardanti, in larga parte, crediti tributari. In sede di opposizione venivano eccepiti oltre all’omessa notificazione delle cartelle prodromiche, anche vizi propri dell’intimazione e la prescrizione quinquennale dei crediti per i tributi erariali.
I Giudici di merito condividevano le prospettazioni di parte.
In particolare il Collegio regionale, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, escludeva – sia per i tributi che per sanzioni ed interessi – l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale in assenza della formazione di giudicato.
Ciò in quanto, non poteva estendersi alla definitività di un atto della riscossione, il principio della conversione delle prescrizioni brevi in prescrizione ordinaria, propria dell’actio iudiacti.
Avverso la sentenza del Giudice di appello, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione.
L’Avvocatura dello Stato con il primo motivo eccepiva come la definitività della cartella, anche in assenza di giudicato, comportasse l’applicazione della prescrizione decennale.
In secondo luogo, il rappresentante dell’Amministrazione finanziaria distingueva il regime prescrizionale delle somme iscritte a titolo di sanzione.
Secondo parte ricorrente solo per gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni autonomi operava la prescrizione quinquennale ex art. 20, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, e non anc