A partire dal 1° Luglio 2023 entrerà in vigore l’art. 35 del Dlgs 36/2021 sul trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi che stabilisce che i lavoratori sportivi subordinati, compresi quelli dipendenti da ASD o SSD, sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS[1].
I lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dipendenti da ASD o SSD, ed i lavoratori autonomi continuativi, cioè non occasionali, invece, sono iscritti alla Gestione Separata dell’INPS di cui al comma 26 dell’art. 2 della Legge 385/1995.
I nuovi obblighi contributivi derivanti dai rapporti di lavoro sportivo
In particolare, gli artt. 34 e 35 del Dlgs 36/2021 prevedono che tutti i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione siano soggetti:
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all’assicurazione presso l’INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
ai sensi dei commi 2° e 3° dell’art. 5 del Dlgs 38/2000 sull’assicurazione dei lavoratori parasubordinati (per cui il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro ed il premio assicurativo è per due terzi a carico del com