Vediamo quali sono le cause di esclusione dall’ISA 2023 e puntiamo il mouse su una interessante nuova causa prevista per il modello Redditi 2023.
Prendiamo spunto dalla novità relativa agli indicatori ISA 2023 per illustrare le caratteristiche operative in presenza di talune cause di esclusione.
L’articolo 9-bis, comma 7, del D.L. n. 50/2017, dispone la possibilità, ad opera del MEF, di integrare le ipotesi di esclusione, alla luce della evoluzione dei mercati.
L’articolo 148, del D.L. n. 34/2020 ha poi esteso anche per il 2022 la previsione di ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli Indici.
ISA 2023: le cause di esclusione
L’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2022 risulta influenzata dagli effetti di natura straordinaria della crisi conseguente, oltre che al perdurare dell’emergenza sanitaria, soprattutto alle tensioni geopolitiche, all’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e all’andamento dei tassi di interesse.
Tale circostanza è contenuta nel resoconto della Commissione degli esperti per gli ISA del 6 aprile 2023, a cui ha fatto seguito il decreto del Ministero dell’Economia dello scorso 28 aprile, che ha approvato per il periodo d’imposta 2022 ulteriori cause di esclusione dagli ISA.
Riguardo alla fattispecie della esclusione da ISA, ricordiamo che essa è significativamente diversa, nella sostanza, rispetto alla esclusione da studi di settore.
Nell’ottica istitutiva degli ISA, infatti, essi sono uno strumento pro contribuente, determinandone semplificazioni come la non necessità del visto Iva, l’esclusione dalla norma sulle società non operative, eccetera.
E’ il motivo per cui l’esclusione da ISA non è disciplinata in maniera rigida come previsto da quella per gli studi di settore, e ciò è confermato dalle cause, decisamente più ampie e dalle maglie molto più larghe.
Rientrare in una causa di esclusione significa essere in un contesto economico o lavorare in condizioni significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici.
Ma torniamo all’oggetto dell’odierno contributo.
I contribuenti che hanno aperto la partita IVA nell’anno
Le cause di esclusione 2022 prevedono la nuova fattispecie dei soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021.
L’anno scorso, come si ricorderà, le cause di esclusione dettate dall’emergenza covid erano tre.
Rispetto allo scorso anno non figurano più, tra le cause di esclusione, i contribuenti che hanno subito un calo di ricavi/compensi o che esercitano prevalentemente le attività contraddistinte da specifici codici Ateco.
In sostanza per il periodo d’imposta 2022 sono state eliminate le suddette cause di esclusione, mentre è stata rivista l’ultima, riferendola al periodo d’imposta 2021 (in luogo del 2019).
Ricordiamo che i contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base di tale nuova causa di esclusione (di cui oggi non conosciamo ancora il codice, posto che il modello Redditi non è ancora stato aggiornato con questa novità), nonché per l’applicazione della regola della “multiattività” (codice 7) sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli ISA; ciò ancorchè nei loro confronti sia preclusa la possibilità di accedere ai benefici previsti dal regime premiale.
Specularmente, in presenza di una causa di esclusione dagli ISA, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi in dichiarazione per migliorare il giudizio di affidabilità.
L’esclusione da ISA si applica in ogni caso, anche qualora il contribuente volesse volontariamente rinunciarvi (perché ad esempio, vuole beneficiare delle conseguenze derivanti dall’acquisizione di un punteggio superiore a 8).
Sebbene tenuti, come detto, alla compilazione del modello, i contribuenti esclusi dagli ISA possono omettere l’acquisizione dei dati resi disponibili nel Cassetto fiscale. Per fare ciò, è fondamentale dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello Redditi la specifica causa di esclusione.
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A cura di Danilo Sciuto
Giovedì 18 Maggio 2023