Il giudice deve fornire, anche sinteticamente, le ragioni per cui condivide le statuizioni espresse in primo grado, sussistendo in caso contrario la nullità della sentenza per carenza di motivazione?
Quali sono le conseguenze che la motivazione meramente “richiamata” produce stante l’impossibilità di individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo?
Il giudice del gravame si può limitare a richiamare(confermandola) la sentenza di primo grado, ovvero una pronuncia avente ad oggetto la medesima fattispecie?
Le pronunce dei giudici tributari, si possono risolversi in semplici richiami alle ragioni assunte dai precedenti giudici ovvero in “clausole di stile” o in formule quali “integralmente condiviso quanto risulta da ...”?
La motivazione per relationem della sentenza: il principio
In materia di impugnazioni la motivazione per relationem è ammissibile purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto.
Deve, viceversa, essere cassata la sentenza d'appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi del gravame.
Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione.
Il caso di Cassazione
Il fisco ha denunziato, con il ricorso in cassazione, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.132 cod. proc. civ., 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..
L'ufficio ha denunziato la nullità della sentenza impugnata perché affetta dal vizio di motivazione inesistente, contraddittoria o meramente apparente, ovvero per relationem alla decisione di primo grado, senza palesare l'iter logico giuridico seguito.
Pronuncia
Gli Ermellini, con la pronuncia citata, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di