In particolare, è considerato involontario lo stato di inoccupazione conseguente a una procedura di liquidazione giudiziale, laddove irrogato dal curatore, laddove sia superato il periodo di sospensione, oppure in caso di dimissioni del lavoratore senza che quest’ultimo abbia avuto accesso a trattamenti salariali.
Ciò comporta l’obbligo di versamento del ticket NASpI, che segue però delle regole diverse che derivano proprio alla particolarità della casistica.
Regole sulla gestione del rapporto subordinato in caso di liquidazione giudiziale
Il Codice della crisi di impresa e insolvenza (CCII), ossia D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 – modificato di recente con il D.Lgs. n. 83/2022 – è entrato integralmente in vigore a partire dal 15 luglio 2022.
All’interno di tale Codice sono dedicate specifiche disposizioni alla gestione dei rapporti di lavoro: in particolare l’art. 376 va a sostituire il disposto dell’art. 2119 del Codice civile, prevedendo che in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa, la risoluzione del contratto non costituisce giusta causa.
Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono infatti regolati dal Codice della crisi e dell’insolvenza, per cui dovranno essere regolati seguendo quanto stabilito dall’articolo 189 del Codice suddetto, rubricato “Rapporti di lavoro subordinato”.
Tale articolo stabilisce che la liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento, ma che il curatore provvede senza indugio a intimare il licenziamento al ricorrere di specifici presupposti e ragioni.
Tra queste ragioni rientrano quelle stabilite dall’articolo 189, comma 3, ossia quando non è possibile continuare o trasferire l’azienda o un suo ramo o comunque quando sussistono manifeste ragioni economiche inerenti all’assetto dell’organizzazione del lavoro.
Il secondo comma dell’articolo 1, prevede poi che i rapporti di lav