La gerarchia nell’utilizzo delle riserve

di Salvatore Dammacco

Pubblicato il 30 maggio 2023

In caso di necessità l’impiego di una riserva richiede una certa attenzione. Un suggerimento è sempre: accertare la sua genesi, quindi esaminare la sua compatibilità con l’evento che ne chiede l’utilizzo. Analizziamo la gerarchia di utilizzo delle riserve disponibili.

L'utilizzo delle riserve - Argomenti esaminati

 

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La suddivisione delle riserve

la presunzione di distribuzione delle riserve di utili della societàNell’Allegato A, sono state riportate le riserve, ripartendole secondo diversi criteri.

Ritengo che la ripartizione più interessante, da un punto di vista civilistico, sia quella che suddivide le riserve in funzione della loro origine e cioè Riserve di utili, che derivano dall’accantonamento degli utili d’esercizio, e Riserve di capitali, che scaturiscono da diverse situazioni che si traducono, comunque, in apporti di capitale.

Un’atra distinzione può essere fatta in funzione della loro disponibilità: Riserve disponibili, che trovano la possibilità per essere distribuite tra i soci, e Riserve indisponibili, che non possono essere divise tra i soci, assumendo funzioni di un certo spessore quali quelle di coprire le perdite d’esercizio ovvero di essere destinate a formare il capitale sociale, cioè ad incrementarlo.

Si deve registrare l’assenza di alcuna disposizione civilistica in ordine all’individuazione delle riserve disponibili, ovvero alla nozione di disponibilità o meno delle riserve.

Il codice civile si limita a considerare lecito l’utilizzo delle riserve disponibili per determinati scopi.

Pertanto, il possibile impiego della riserva, quando non è esplicitamente indicato nella legge, si deduce dall’obiettivo ovvero dalla funzione assegnata alla stessa.

 

La Riserva legale

E’ quella riserva prevista dall’art. 2430 codice civile, che recita:

“Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali”.

In sostanza, la Riserva legale si “costruisce” negli anni, attingendo dagli utili di esercizio, tenendo presente che:

  • l’accantonamento a detta Riserva può essere maggiorato dall’assemblea dei soci, ma non può scendere al di sotto del limite stabilito (Ventesima parte, dopo la determinazione delle imposte);
     
  • è obbligatoria, in quanto l'assemblea dei soci che approva il bilancio è costretta a procedere all'accantonamento di una quota di utili per la sua formazione sino al raggiungimento di una soglia;
     
  • è indisponibile per i soci, cioè non può essere distribuita ai soci, perché destinata a coprire eventuali perdite d’esercizio.

Orbene, si supponga che:

  • una SRL abbia il capitale sociale di € 20.000;
     
  • 1/5 del capitale sociale è pari ad € 4.000 (Tetto che deve raggiungere, negli anni, la Riserva legale);
     
  • la Riserva legale al 31/12/2022 ammonta ad € 3.950;
     
  • l’utile dell’esercizio 2022 sia pari ad € 2.000 e la sua ventesima parte è pari ad € 100;
     
  • il predetto utile d’esercizio, ovviamente, è stato già depurato dalle imposte.

Quindi, se aggiungessimo € 100 (Ventesima parte dell’utile dell’esercizio 2022) alla Riserva legale presente al 31/12/2022 di € 3.950, il Fondo di riserva legale raggiungerebbe la quota di € 4.050, superiore al tetto imposto dall’art. 2430 codice civile.

Di conseguenza, l’Assemblea dei soci può deliberare la destinazione di soli € 50 a Riserva legale, al fine di osservare il dettato legislativo, ma può anche lasciare che la Riserva legale superi il limite di € 4.000.

In quanto alla SRLS, l’art. 2463, comma 5, codice civile dice:

“La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro.



La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione”.

Pertanto, nella SRLS, la destinazione dell’utile di esercizio, al Fondo di riserva legale, è effettuata come segue:

  • 1/5 degli utili d’esercizio devono essere accantonati a Riserva legale;
     
  • il tetto di detta Riserva legale, unitamente al capitale sociale, deve raggiungere € 10.000.

Si supponga,