Facciamo il punto sugli effetti dell’applicazione del divieto di licenziamento al padre che fruisce del congedo di paternità, nonché sull’obbligo di versamento del ticket NASpI da parte del datore di lavoro.
Il Decreto legislativo 30 giugno 2022, numero 105, recante disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, ha apportato modificazioni, tra le altre, al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001 numero 151.
In particolare, il Decreto del 30 giugno 2022:
- introduce, dopo l’articolo 27 del Testo Unico, l’articolo 27-bis rubricato “Congedo di paternità obbligatorio”;
- modifica il comma 7 dell’articolo 54 (sempre del Testo Unico) in materia di divieto di licenziamento, estendendo lo stesso al lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del Testo Unico.
Le disposizioni in parola sono entrate in vigore con decorrenza 13 agosto 2022.
L’Inps è intervenuto con una serie di circolari e messaggi al fine di chiarire gli effetti dell’applicazione del divieto di licenziamento al padre che fruisce del congedo di paternità, nonché dell’obbligo di versare il ticket NASpI da parte del datore di lavoro.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Il congedo di paternità
Ai sensi dell’articolo 27-bis del Testo Unico, il padre lavoratore dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non fr