Partendo da un ipotetico quesito, analizziamo il trattamento fiscale della cessione del software.
La risposta passa necessariamente, ai fini Iva, dall’analisi del tipo di software (standardizzato o personalizzato) e dalla modalità di trasferimento del diritto tutelato e, ai fini delle imposte dirette dall’oggetto del contratto (gli utilizzi del diritto stesso).
Quesito
Dobbiamo vendere una licenza software ad un cliente Polacco il quale sarà l’utilizzatore finale dell’applicativo informatico. Ritengo di dover emettere fattura di tale prodotto utilizzando l’art. 41 in quanto invieremo un cd fisico.
Se quanto sopra è corretto la fattura sarà dunque non imponibile iva.
Il cliente però mi avanza una richiesta che non so se è corretta e comunque non so come formalizzare in fattura: chiede se deve operare una ritenuta del 10% sul corrispettivo di licenza d’uso (royalties).
Risposta
Svolgiamo di seguito una breve analisi degli aspetti fiscali emersi nel quesito: sia sotto il profilo Iva sia sotto il profilo delle imposte sui redditi.
Trattamento IVA della cessione di software
Con riguardo al regime Iva concordo con la soluzione proposta dal cliente (operazioni intra-UE, non imponibile Iva ai sensi dell’art. 41, DL 331/1993), se si tratta di un software standardizzato.
Infatti, la fornitura di un software costituisce una cessione di beni se effettuata su supporto fisico (e dunque è corretto il regime di non imponibilità, ai sensi dell’art. 41 Dl 331/1993) oppure una prestazione di servizi se effettuata mediante canali telematici (in tal caso, nei rapporti B2B, si avrebbe un’operazione non soggetta ad Iva per carenza del requisito della territorialità, e il riferimento sarebbe l’art. 7-ter, Dpr 633/1972).
Diversamente, siamo in presenza di una prestazione di servizi nel caso di:
- fornitura di un software personalizzato, e ciò anche qualora esso sia fornito tramite supporti fisici, in quanto questi ultimi si considerano soltanto mezzi per lo sfruttamento del diritto di utilizzazione di opere immateriali (circolare ministero delle Finanze 23 febbraio 1994, n. 13, paragrafo B.1.3);
- la fornitura di nuove versioni del software standardizzato, in quanto si qualifica come software personalizzato (risoluzione 261/E/2002);
- la cessione di un software standardizzato e la concessione in licenza d’uso del software personalizzato a seguito di lavori di adattamento, in quanto l’intervento di personalizzazione si qualifica come consulenza tecnica (risoluzione 456/E/2008).
L’indirizzo espresso dalla prassi sopra citata risulta essere in linea con la sentenza della Corte di Giustizia Ue, causa C-41/04, in base alla quale la fornitura di un programma standard e il suo successivo adattamento alle necessità del cliente costituiscono un’unica prestazione di servizi ai fini IVA laddove l’adattamento abbia carattere predominante (alla luce di elementi quali la durata, il costo e la relativa importanza).
Il rapporto tra la presenza di un supporto fisico e il suo contenuto, sono stati oggetto di analisi anche in relazione alle importazioni.
Sul punto, la circolare delle Dogane 15 maggio 1995, n. 142/D ha chiarito che, ai sensi dell’art. 69 del DPR 633/1972, occorre distinguere tra:
- se il software standardizzato inviato tramite supporto fisico; in tal caso il valore imponibile è costituito sia dal prezzo del supporto fisi