Anticipo o acconto TFR, cosa cambia?

di Paolo Ballanti

Pubblicato il 4 maggio 2023

Il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è un elemento della retribuzione che matura per ogni mese di vigenza del contratto di lavoro, il cui pagamento (lo dice la parola stessa) è tuttavia differito alla cessazione del rapporto.
Nel corso della vita lavorativa possono tuttavia verificarsi ipotesi in cui la liquidazione del Tfr non avviene completamente all’interruzione del contratto. Stiamo parlando dei casi di erogazione di anticipi o acconti. Cerchiamo di capire quali differenze ci sono tra questi due eventi.

Acconti e anticipo TFR: quali differenze?

anticipo acconto tfrIn deroga alla liquidazione dell’intero Tfr maturato alla cessazione del rapporto di lavoro è possibile, in costanza di contratto e previa richiesta scritta del dipendente, anticipare (una sola volta) una quota parte del Tfr al ricorrere di determinati requisiti, percentuali e limiti numerici.

In tal caso si parla di anticipo del Tfr, regolato dall’articolo 2120 del Codice civile e dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

Un’altra deroga è quella dell’acconto, che si concretizza invece quando il rapporto si è già interrotto e l’azienda, anziché liquidare l’intero ammontare, si accorda con il lavoratore per erogare uno o più acconti e a seguire il saldo.

L’acconto (a differenza dell’anticipo) è frutto di un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, di norma promosso dal primo per far fronte a una situazione, ad esempio, di crisi di liquidità, tale da ricorrere a un pagamento dilazionato del Tfr.

Di conseguenza, viste le differenze tra i due istituti, non è possibile erogare in costanza di rapporto un acconto Tfr, ma esclusivamente