Nel corso della vita lavorativa possono tuttavia verificarsi ipotesi in cui la liquidazione del Tfr non avviene completamente all’interruzione del contratto. Stiamo parlando dei casi di erogazione di anticipi o acconti. Cerchiamo di capire quali differenze ci sono tra questi due eventi.
Acconti e anticipo TFR: quali differenze?
In deroga alla liquidazione dell’intero Tfr maturato alla cessazione del rapporto di lavoro è possibile, in costanza di contratto e previa richiesta scritta del dipendente, anticipare (una sola volta) una quota parte del Tfr al ricorrere di determinati requisiti, percentuali e limiti numerici.
In tal caso si parla di anticipo del Tfr, regolato dall’articolo 2120 del Codice civile e dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.
Un’altra deroga è quella dell’acconto, che si concretizza invece quando il rapporto si è già interrotto e l’azienda, anziché liquidare l’intero ammontare, si accorda con il lavoratore per erogare uno o più acconti e a seguire il saldo.
L’acconto (a differenza dell’anticipo) è frutto di un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, di norma promosso dal primo per far fronte a una situazione, ad esempio, di crisi di liquidità, tale da ricorrere a un pagamento dilazionato del Tfr.
Di conseguenza, viste le differenze tra i due istituti, non è possibile erogare in costanza di rapporto un acconto Tfr, ma esclusivamente