Il datore di lavoro può ricorrere a diverse modalità per consentire al lavoratore di fruire di un pasto durante l’orario di lavoro.
Per talune forme di somministrazione sussistono limiti alla deducibilità in capo all’impresa e soglie di intassabilità in capo al lavoratore.
Di seguito viene analizzato il regime fiscale dell’erogazione di vitto verso i lavoratori e i collaboratori dell’impresa.
L’analisi viene condotta con riguardo agli effetti in capo:
- al lavoratore;
- all’azienda.
Trattamento fiscale del vitto in capo ai lavoratori
A norma dell’articolo 51, comma 1, del TUIR (Dpr 917/1986), costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Esistono, però, talune eccezioni al suddetto principio di omnicomprensività; ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR, non concorrono, infatti, a formare il reddito del lavoratore dipendente:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
Somministrazioni di vitto: le possibilità per il datore di lavoro
Le possibilità offerte al datore di lavoro sono sintetizzate nella tavola che segue.
Somministrazioni di vitto |
Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro (es. pasto dei camerieri dei ristoranti), nonché in quelle organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi. |
Buoni pasto |
Sono escluse dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa erogate sotto forma di buoni pasto (c.d. ticket restaurant) nel limite complessivo giornaliero di 4 euro (5,29 euro fino al 2019) aumentato a 8 euro (7 euro fino al 2019) nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. |
Prestazioni e indennità per addetti ai cantieri |
Sono escluse dalla base imponibile nel limite complessivo giornaliero di 5,29 euro le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto (corrisposte sotto forma di somme in denaro) agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. |
La ratio dell’esclusione dalla determinazione del