Superbonus: compensazione dei bonus edilizi con debiti previdenziali

di Nicola Forte

Pubblicato il 7 aprile 2023

Il decreto Superbonus è in corso di conversione. Nonostante le novità e modifiche recepite segnaliamo che, per quanto riguarda la compensazione dei crediti da bonus edilizi con debiti previdenziali servirebbe una norma di interpretazione autentica. Vediamo perchè...

contabilità compensazioni in f24La gestione delle compensazioni dei crediti relativi ai bonus edilizi (pensiamo al Superbonus) avviene entro il perimetro di cui all’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997. Pertanto, non sussisteva alcun dubbio che la compensazione potesse essere effettuata anche con i debiti previdenziali e quindi i contributi da versare per i datori di lavoro.

 

Compensazione dei crediti da bonus edilizi: il problema dei giudici del lavoro

Tuttavia, è stata necessaria un’ulteriore disposizione, introdotta in sede di conversione del D.L. n. 11/2023, per disinnescare la “mina” di alcuni giudici del lavoro.
I tribunali civili – Sezione lavoro – di Milano e di Brescia avevano bloccato le predette operazioni di compensazione. E’ stata necessaria, come detto, un’apposita disposizione in grado di consentire/ribadire la possibilità di compensazione orizzontale tra crediti di imposta e debiti previdenziali.

In realtà il testo del decreto – legge n. 11/2023, così come modificato, non è ancora in vigore mancando l’approvazione definitiva, ma la norma di interpretazione autentica inserita nel corpo normativo è praticamente blindata. La norma di interpretazione autentica dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs n. 241/1997 prevede che la disposizione deve essere interpretata nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi. Tra i crediti compensabili rientrano anche quelli originati dai lavori di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus).

Risulta così superata l’eccezione formulata dai Tribunali di Milano e Brescia secondo cui la compensazione orizzontale sarebbe preclusa in quanto i crediti di imposta e i debiti contributivi riguarderebbero soggetti diversi, cioè INPS e Erario.

Non si comprende, però, per quale ragione il problema sia stato sollevato solo in questa occasione. Non risulta, ad esempio, che sia stata posta in discussione la possibilità di compensare i crediti IRES o IRPEF con i debiti contributivi nei confronti di entri previdenziali e assistenziali. La correttezza di tale comportamento è stata avallata nel tempo e da anni dalla stessa Agenzia delle entrate.

 

Superbonus: compensazione in F24 dei crediti edilizi coi debiti previdenziali

Il problema è stato affrontato nei termini proposti dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 452/E del 2008. Trattandosi di una compensazione non sussistono dubbi sul fatto che l’operazione debba essere effettuata utilizzando il modello F24 trasmesso telematicamente ed utilizzando i servizi dell’Agenzia delle entrate.

Nello stesso senso, favorevole, si è espressa l’Assonime con la Circolare n. 3/2023 del 17 febbraio scorso.

Si pone il problema, però, quale sia il soggetto che abbia titolo ad emettere l’atto di recupero nell’ipotesi di indebita compensazione qualora il credito sia ritenuto inesistente.

Si tratta di un punto che dovrà essere chiarito, ma intanto la norma di interpretazione autentica ha consentito di evitare il blocco delle compensazioni “orizzontali” tra crediti tributari e debiti previdenziali.

Le modifiche apportate durante l’iter di conversione del D.L. n. 11/2023 ad opera della Commissione finanze della Camera sono oramai “blindate”. Si attende solo la conversione in legge e la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale.

Per effetto dell’operazione di compensazione il sistema informatico procede automaticamente all’imputazione delle somme nella contabilità dell’ente beneficiario, cioè dell’INPS e ad effettuare l’addebito a carico dell’ente depositario del credito, cioè dell’Erario.

Questa modifica, unitamente alle altre apportate durante l’iter di conversione del decreto, dovrebbe favorire la riapertura delle cessioni dei crediti.

 

a cura di Nicola Forte

Mercoledì 5 Aprile 2023