In tema di ispezioni e verifiche, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni deve essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, solo nel caso in cui il professionista sia lo stesso contribuente oggetto delle indagini tributarie, ma non anche quando egli sia il depositario delle scritture contabili di un diverso contribuente sottoposto a controllo fiscale.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 6/4/2023, n. 9515, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di accesso, ai fini tributari, presso lo studio di un professionista.
Il caso: accertamento per operazioni imponibili non dichiarate
Nel caso di specie, una società aveva impugnato un avviso d'accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini Irpef ed Iva, il reddito imponibile in relazione ad operazioni imponibili non dichiarate.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, con sentenza poi confermata anche in secondo grado.
Infine l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione, censurando la sentenza, per quanto di interesse, laddove la Commissione Tributaria Regionale ave
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