Con il Decreto Blocca cessioni, il legislatore era intervenuto inaspettatamente sulla disciplina della cessione dei crediti imponendo il divieto, dal 17 febbraio 2023, di esercizio delle opzioni per cessione/sconto per la generalità degli interventi edilizi salvo alcune specifiche deroghe. Ora, con la conversione in legge, il Legislatore corregge la normativa iniziale ampliando le fattispecie di deroga al divieto di cessione.
Tra le altre novità portate dalla legge di conversione si evidenzia anche la possibilità, per le cessioni del credito ad una banca o intermediario finanziario o assicurazione, di regolarizzare entro il 30.11.2023, tramite la c.d. “remissione in bonis”, le Comunicazioni non inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2023, anche nel caso in cui entro tale data non risulti stipulato l’accordo di cessione del credito tra le parti.
Comunicazione cessione credito/sconto in fattura
Come noto, l’art. 121 del DL n. 34/2020 ha previsto la possibilità, per i soggetti che sostengono spese per i bonus edili, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e dagli stessi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.
L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia:
- esclusivamente in via telematica;
- tramite l’apposito Modello approvato, in ultimo, dal Provvedimento 3/02/2022, da inviare successivamente all’esecuzione dei lavori (anche quale SAL) ed entro il seguente termine ultimo:
- 16/03 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui si esercita l’opzione;
- 16/03 dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la 1° rata ceduta non utilizzata in detrazione, qualora riguardi la cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite.
- 16/03 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui si esercita l’opzione;
Proroga spese 2022Per le spese sostenute nel 2022 il termine avrebbe dovuto scadere il 16/03/2023; tuttavia, in sede di conversione del DL “Milleproroghe 2023”, il legislatore ha differito il termine di tale comunicazione al 31/03/2023. |
Argomenti trattati:
- Remissione in bonis
- Versamento modello F24 Elide per remissione in bonis
- Blocco cessione del credito/sconto in fattura
- Interventi per i quali è ancora possibile optare per la cessione del credito/sconto in fattura
- Responsabilità solidale cessionario/fornitore
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Remissione in bonis
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33/E/2022 riconosce però la possibilità di fruire della “Remissione in bonis” di cui all’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012. In questo modo:
- rispettando determinate condizioni;
- è comunque consentito trasmettere la Comunicazione anche successivamente a tali termini.
La remissione in bonis è consentita a condizione che:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista.
Se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazio