La cointestazione di un conto corrente bancario, come pure di un deposito titoli, è una situazione che si verifica sempre più frequentemente, nella realtà.
Di norma si tratta di conti cointestati ai coniugi, ma talvolta anche ad altri familiari (fratelli, genitori, parenti vari).
Qui analizziamo un aspetto particolare, che riguarda la titolarità degli importi o dei titoli risultanti dal rapporto; la questione ovviamente può avere una rilevanza particolare in caso di separazione tra coniugi come pure nel caso di una successione.
Il conto corrente cointestato
Il codice civile ne tratta all’articolo 1854 codice civile:
“Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
Riportiamo anche il testo della relazione del Guardasigilli del 4 aprile 1942:
“Nella pratica bancaria il rapporto di conto corrente si collega e spesso si sovrappone a diverse operazioni, che rispondono a distinti tipi contrattuali, quali il deposito, l'apertura di credito, l'anticipazione, e altre ancora.
Attraverso il conto corrente la banca svolge a favore dei clienti vari servizi, tra cui principalmente quello di cassa, quello dei giroconti e delle stanze di compensazione, e assume mandati e delegazioni in forme diverse, tra cui primeggiano le varie specie di assegni bancari.
Questo rapporto di conto corrente, dalla dottrina detto improprio, ha pochi punti di contatto con quello di conto corrente regolato negli articoli 1823 a 1833; e infatti di quest'ultimo si applicano al conto corrente bancario solo le norme concernenti i diritti di commissione, la condizione del salvo incasso e l'approvazione o la contestazione del conto (art. 1857 del c.c.).
Tra le carat