In attesa dell’entrata in vigore della riforma dello sport e la piena applicazione della riforma del Terzo settore, le associazioni sportive dilettantistiche possono continuare a fruire della disciplina della decommercializzazione dei proventi.
Il beneficio fiscale è previsto dagli art. 4 e 148 del TUIR ed è applicabile in presenza di determinate condizioni.
L’Italia è stata destinataria di una procedura di infrazione ai fini Iva in quanto la mancata applicazione del tributo prevista dal citato articolo 4 si pone in contrato con le previsioni della direttiva.
Dal 1° gennaio 2024 le predette prestazioni decommercializzate, fatte salve possibili ed ulteriori modifiche normative, assumeranno la natura di operazioni esenti con il conseguente aggravio degli adempimenti a carico delle associazioni sportive dilettantistiche.
In primis infatti, sorgerà l’obbligo di richiesta di attribuzione del numero di partita Iva ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.