Si offre alle società l’opportunità di assegnare ai soci dei beni aziendali versando una imposta sostitutiva, quindi con una tassazione agevolata rispetto alle regole ordinarie. Un esempio consente di valutare il risparmio fiscale, che può essere molto interessante.
Assegnazione agevolata dei beni ai soci: alcune premesse
L’art. 1, commi 100 – 105, della Legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197), ha riproposto l’assegnazione agevolata dei beni ai soci, entro il 30 settembre 2023 (in precedenza, i provvedimenti analoghi sono stati i seguenti: Art. 1, commi 115 – 120, della L. 28 dicembre 2015, n. 208; Art. 1, commi 565 e 566, della L. 11 dicembre 2016, n. 232).
L’assegnazione comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative.
Il pagamento deve avvenire in due rate come segue: in ragione del 60%, entro il 30 settembre 2023, e la restante parte, entro il 30 novembre 2023.
Argomenti esaminati:
- Cosa si intende per assegnazione? quali soggetti giuridici possono procedere all’assegnazione di beni ai soci?
- I soggetti destinatari e non dell’agevolazione
- I beni agevolabili nell’assegnazione
- La base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva
- Il versamento dell’imposta sostitutiva
- Gli effetti dell’assegnazione verso i soci assegnatari
- Gli effetti dell’assegnazione verso i soci assegnatari, nelle società di capitali
- Gli effetti dell’assegnazione verso i soci assegnatari, nelle società di persone
- L’IVA e gli altri tributi indiretti
- Allegato A – Scritture contabili per l’assegnazione dei beni ai soci
- Allegato B – Moltiplicatori da applicare alla rendita catastale non rivalutata
- Allegato C – Esempio di calcolo della convenienza dell’assegnazione ai fini delle II.DD.
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Cosa si intende per assegnazione? quali soggetti giuridici possono procedere all’assegnazione di beni ai soci?
Come precisa la Circolare dell’Agenzia delle entrate dell’1 giugno 2016, n. 26/E, il concetto di assegnazione affonda le sue radici giuridiche nel rapporto societario.
Si ha assegnazione ogni volta che la società distribuisce ai soci capitale o riserve di capitale, ovvero distribuisce utili o riserve di utili, attraverso l’attribuzione di un bene aziendale.
La presente disciplina si può applicare anche nei casi di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, previsti dall’art. 47, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR).
Innanzitutto, per espressa previsione legislativa (Art. 1, comma 100, della L. n. 197/2022), non rientrano nell’agevolazione gli immobili utilizzati soltanto per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore, cioè gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR.
I beni rientranti nell’agevolazione sono i beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (Art. 1, comma 100, della riportata L. n. 197/2022).
In ordine ai soggetti giuridici facultati all’assegnazione dei predetti beni ai soci, gli stessi sono le seguenti società:
- per azioni;
- in accomandita per azioni;
- a responsabilità limitata;
- in nome collettivo;
- in accomandita semplice;
- in liquidazione (se sussistono le condizioni previste);
- di armamento;
- di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali.
Le ultime due società rientrano nell’agevolazione, a seguito della loro equiparazione alle SNC e alle SAS, come previsto nell’art. 5, comma 3, del TUIR.
I soggetti destinatari e non dell’agevolazione
Sono esclusi dai soggetti destinatari dell’assegnazione agevolata:
- gli enti non commerciali;
- le società non residenti nel territorio dello Stato che hanno una stabile organizzazione in Italia.
Sul versante dei soci destinatari dell’assegnazione agevolata, questi possono essere:
- le persone fisiche;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che siano anche non residenti nel territorio dello Stato.
Per espressa previsione legislativa, tutti i soci:
- devono essere iscritti nel libro dei soci, ove prescritto dal tipo di società, alla data del 30 settembre 2022;
- ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della n. 197/2022, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022 (i trasferimenti delle quote sociali, nella società di persone, possono avvenire solo tramite l’intervento del notaio.
In quanto alle quote delle SRL, l’art. 36, comma 1-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, ha modificato l’art. 2470, comma 2, codice civile, permettendo anche ai commercialisti, attraverso la sottoscrizione con firma digitale, di depositare, presso il Registro delle Imprese, gli atti di trasferimento di quote di SRL).
Questa condizione si deve interpretare nel senso che, nel momento dell’assegnazione, esclusivamente per i soci che ricoprivano tale qualifica, anche alla predetta data del 30 settembre 2022, si può fruire delle agevolazioni stabilite dalla norma in commento.
Sull’argomento, si evidenzia che la percentuale di partecipazione del socio, della quale si deve tener conto per l’assegnazione, è quella presente alla data della stessa assegnazione e che non è necessario l’ininterrotto possesso della partecipazione dalla data del 30 settembre 2022 alla data dell’assegnazione al socio del bene agevolato.
Inoltre, l’agevolazione è applicabile:
- nei confronti dell’erede, nella qualità di socio acquisita dopo il 30 settembre 2022, a seguito della accettazione dell’eredità da parte dello stesso;
- nei casi in cui le azioni o quote dell’effettivo socio siano intestate a società fiduciarie.
In tale ipotesi, la società fiduciaria deve risultare iscritta nel libro dei soci, sempre al 30 settembre 2022, oltre che attestare che il rapporto fiduciario, tra la società fiduciante ed il fiduciario, sia nato prima dell’anticipata data;
- al soggetto titolare della nuda proprietà, è attribuita la qualità di socio, quando sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di usufrutto.
In quanto alle società non obbligate alla tenuta del libro dei soci (ad esempio, società di persone), l’ident