La Legge di Bilancio 2023, ha riaperto nuovamente i termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni sociali possedute alla data del 1° gennaio 2023, tenendo presente che rientrano nell’ambito della rivalutazione quelle possedute da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa.
La redazione e l’asseverazione della perizia, nonché il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura dell’16% (in unica soluzione o la prima delle tre rate), devono risultare poste in essere entro il 15 novembre 2023.
Rivalutazione delle partecipazioni societarie: generalità
Con l’art. 1, commi da 107 a 109, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), oltre a prevedere la proroga della rivalutazione delle partecipazioni non quotate (ex art. 5 della L. 28 dicembre 2001, n. 448), possedute da soggetti non esercenti attività d’impresa, ha anche espressamente ampliato il reveniente ambito operativo estendendo la possibilità di procedere alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni a quelle negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione (nuovo c. 1-bis inserito all’art. 5 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Ne deriva, di conseguenza, che l’attuale procedura di rivalutazione segue le medesime modalità procedurali previste dalla disciplina del regime di rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, includendo, come detto, nella base imponibile dell’imposta sostitutiva che, per le società quotate, viene ritenuto coincidente con il valore normale che deve essere, come regola, individuato a norma dell’art. 9, comma 4, lettera a), del Tuir, secondo il quale detto valore deve essere determinato per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.
In pratica, sono stati riaperti i termini per l’espletamento degli adempimenti connessi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni da parte dei contribuenti che detengono:
- partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
- quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli, quali, a titolo di mera esemplificazione:
- quote di società a responsabilità limitata;
o:
- quote di società di persone;
- diritti o titoli tramite i quali si possono acquisire le predette partecipazioni, come a titolo di esempio:
- diritti di opzione;
- warrant;
- obbligazioni convertibili in azioni;
tenendo, in ogni caso, in considerazione che Agenzia delle entrate, nella circolare 31 gennaio 2002, n. 12, ha, tra l’altro, puntualizzato che si deve trattare di diritti o titoli quotati e non, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.
In altri termini, sussiste la possibilità di rideterminare i valori di acquisto alla data del 1° gennaio 2023:
- dei titoli;
- delle quote;
o:
- dei diritti;
che risultano negoziati o meno nei mercati regolamentati, procedendo, come verrà successivamente posto in rilievo:
- a redigere la perizia di stima;
e:
- ad eseguire il versamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.
In sintesi:
Il costo di acquisto “rideterminato”, secondo le modalità espressamente previste dal disposto normativo, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir.
In particolare, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e/o delle minusvalenze per i titoli, le quote o i diritti posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data.
Quest’ultimo valore deve necessariamente essere determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione, risultante da apposita perizia giurata di stima.
Per poter assumere il valore delle partecipazioni alla data del 1° gennaio 2023, il contribuente deve procedere al pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% del predetto valore.
Fig. 1 – Tabella imposte sostitutive inerenti alle rivalutazioni delle quote di partecipazione
data possesso |
disposto normativo |
data perizia |
imposta sostitutiva dovuta |
termine versamento |
1°.1.2002 |
artt. 5 e 7 L. 448 del 28.12.2001 |
30 settembre 2002 |
4% qualificate, 2% non qualificate |
30 settembre 2002 |
1°.1.2002 |
art. 4, comma 3, D.L. 24.9.2002, n. 209 (L. 265/2002) |
16 dicembre 2002 |
4% qualificate, 2% non qualificate |
16 maggio 2003 |
1°.1.2003 |
art. 2, comma 2, D.L. 24.12.2002, n. 282, conv. L. 27/2003 |
16 marzo 2004 |
4% qualificate, 2% non qualificate |
16 marzo 2004 |
1°.7.2003 |
art. 6 bis D.L. 355/2003 |
16 marzo 2004 |
4% qualificate, 2% non qualificate |
30 settembre 2004 |
1°.7.2003 |
art. 1, comma 376 L. 311 del 2004 |
30 giugno 2005 |
4% qualificate, 2% non qualificate |
30 giugno 2005 |
1°.1.2005 |
art. 11-quaterdecies D.L. 203 del 2005 |
30 giugno 2006 |
4% qualificate, 2% non qualificate |
30 giugno 2006 |
1°.1.2008 |
art. 1, comma 91, L. 244 del 24.12.2007 |
30 giugno 2008 |
4% qualificate, 2% non qualificate |
30 giugno 2008 |
1°.1.2010 |
art. 2, comma 229, L. 191 del 23.12.2009 |
2 novembre 2010 |
4% qualificate, 2% non qualificate |
2 novembre 2010 |
1°.7.2011 |
art. 7, comma 2, lett da dd) a gg), D.L. 70 del 12.5.2011 |
30 giugno 2012 |
4% qualificate, 2% non qualificate |
30 giugno 2012 |
1°.1.2013 |
art. 1, comma 473, L. 228/2012 |
30 giugno 2013 |
4% qualificate, 2% non qualificate |
30 giugno 2013 |
1°.1.2014 |
art. 1, comma 156-157, L. 147/2013 |
30 giugno 2014 |
4% qualificate, 2% non qualificate |
30 giugno 2014 |
1°.1.2015 |
art. 1, comma 626-627, L. 190/2014 |
30 giugno 2015 |
8% qualificate, 4% non qualificate |
30 giugno 2015 |
1°.1.2016 |
art. 2, comma 887-888, L. 208/2015 |
30 giugno 2016 |
8% |
30 giugno 2016 |
1°.1.2017 |
art. 1, comma 565-566, L. 232/2016 |
30 giugno 2017 |
8% |
30 giugno 2017 |
1°.1.2018 |
art. 1, comma 997-998, L. 205/2017 |
30 giugno 2018 |
8% |
30 giugno 2018 |
1°.1.2019 |
art. 1, comma 1053-1054, L. 145/2018 |
30 giugno 2019 |
11% qualificate, 10% non qualificate |
30 giugno 2019 |
1°.1.2020 |
art. 1, comma 693-694, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. ‘Legge di Bilancio 2020’) |
30 giugno 2020 |
11% |
30 giugno 2020 |
1°.7.2020 |
L.77/2020 del 17.7.2020 (D.L. 34/2020) |
16 novembre 2020 |
11% |
16 novembre 2020 |
1°.1.2021 |
L. 178/2020 e proroga scadenza cd. ‘Decreto Sostegni-bis’ |
15 novembre 2021 |
11% |
15 novembre 2021 |
1°.1.2022 |
D.L. 17/2022, art. 30, conv. in L. 34/2022 |
15 novembre 2022 |
14% |
15 novembre 2022 |
1°.1.2023 |
L. 197/2022, art. 1, comma 107-109 |
15 novembre 2023 |
16% |
15 novembre 2023 |
Individuazione mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione
Ai fini della applicazione delle imposte sui redditi è necessario fare riferimen