Rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2023

di Annamaria Bettagno Giancarlo Modolo

Pubblicato il 2 marzo 2023

La Legge di Bilancio 2023, ha riaperto nuovamente i termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni sociali possedute alla data del 1° gennaio 2023, tenendo presente che rientrano nell’ambito della rivalutazione quelle possedute da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa.
La redazione e l’asseverazione della perizia, nonché il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura dell’16% (in unica soluzione o la prima delle tre rate), devono risultare poste in essere entro il 15 novembre 2023.

Rivalutazione delle partecipazioni  societarie: generalità

rivalutazione partecipazioni 2023Con l’art. 1, commi da 107 a 109, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), oltre a prevedere la proroga della rivalutazione delle partecipazioni non quotate (ex art. 5 della L. 28 dicembre 2001, n. 448), possedute da soggetti non esercenti attività d’impresa, ha anche espressamente ampliato il reveniente ambito operativo estendendo la possibilità di procedere alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni a quelle negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione (nuovo c. 1-bis inserito all’art. 5 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Ne deriva, di conseguenza, che l’attuale procedura di rivalutazione segue le medesime modalità procedurali previste dalla disciplina del regime di rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, includendo, come detto, nella base imponibile dell’imposta sostitutiva che, per le società quotate, viene ritenuto coincidente con il valore normale che deve essere, come regola, individuato a norma dell’art. 9, comma 4, lettera a), del Tuir, secondo il quale detto valore deve essere determinato per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.

In pratica, sono stati riaperti i termini per l’espletamento degli adempimenti connessi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni da parte dei contribuenti che detengono:

  • partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
  • quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli, quali, a titolo di mera esemplificazione:
  • quote di società a responsabilità limitata;

o:

  • quote di società di persone;
  • diritti o titoli tramite i quali si possono acquisire le predette partecipazioni, come a titolo di esempio:
  • diritti di opzione;
  • warrant;
  • obbligazioni convertibili in azioni;

tenendo, in ogni caso, in considerazione che Agenzia delle entrate, nella circolare 31 gennaio 2002, n. 12, ha, tra l’altro, puntualizzato che si deve trattare di diritti o titoli quotati e non, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.

In altri termini, sussiste la possibilità di rideterminare i valori di acquisto alla data del 1° gennaio 2023:

  • dei titoli;
  • delle quote;

   o:

  • dei diritti;

che risultano negoziati o meno nei mercati regolamentati, procedendo, come verrà successivamente posto in rilievo:

  • a redigere la perizia di stima;

   e:

  • ad eseguire il versamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

In sintesi:

rivalutazione partecipazioni 2023

 

Il costo di acquisto “rideterminato”, secondo le modalità espressamente previste dal disposto normativo, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir.

In particolare, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e/o delle minusvalenze per i titoli, le quote o i diritti posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data.

Quest’ultimo valore deve necessariamente essere determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione, risultante da apposita perizia giurata di stima.

Per poter assumere il valore delle partecipazioni alla data del 1° gennaio 2023, il contribuente deve procedere al pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% del predetto valore.

 

Fig. 1 - Tabella imposte sostitutive inerenti alle rivalutazioni delle quote di partecipazione
data possesso
disposto normativo
data perizia
imposta sostitutiva dovuta
termine versamento

1°.1.2002

artt. 5 e 7 L. 448 del 28.12.2001

30 settembre 2002

4% qualificate, 2% non qualificate

30 settembre 2002

1°.1.2002

art. 4, comma 3, D.L. 24.9.2002, n. 209 (L. 265/2002)

16 dicembre 2002

4% qualificate, 2% non qualificate

16 maggio 2003

1°.1.2003

art. 2, comma 2, D.L. 24.12.2002, n. 282, conv. L. 27/2003

16 marzo 2004

4% qualificate, 2% non qualificate

16 marzo 2004

1°.7.2003

art. 6 bis D.L. 355/2003

16 marzo 2004

4% qualificate, 2% non qualificate

30 settembre 2004

1°.7.2003

art. 1, comma 376 L. 311 del 2004

30 giugno 2005

4% qualificate, 2% non qualificate

30 giugno 2005

1°.1.2005

art. 11-quaterdecies D.L. 203 del 2005

30 giugno 2006

4% qualificate, 2% non qualificate

30 giugno 2006

1°.1.2008

art. 1, comma 91, L. 244 del 24.12.2007

30 giugno 2008

4% qualificate, 2% non qualificate

30 giugno 2008

1°.1.2010

art. 2, comma 229, L. 191 del 23.12.2009

2 novembre 2010

4% qualificate, 2% non qualificate

2 novembre 2010

1°.7.2011

art. 7, comma 2, lett da dd) a gg), D.L. 70 del 12.5.2011

30 giugno 2012

4% qualificate, 2% non qualificate

30 giugno 2012

1°.1.2013

art. 1, comma 473, L. 228/2012

30 giugno 2013

4% qualificate, 2% non qualificate

30 giugno 2013

1°.1.2014

art. 1, comma 156-157, L. 147/2013

30 giugno 2014

4% qualificate, 2% non qualificate

30 giugno 2014

1°.1.2015

art. 1, comma 626-627, L. 190/2014

30 giugno 2015

8% qualificate, 4% non qualificate

30 giugno 2015

1°.1.2016

art. 2, comma 887-888, L. 208/2015

30 giugno 2016

8%

30 giugno 2016

1°.1.2017

art. 1, comma 565-566, L. 232/2016

30 giugno 2017

8%

30 giugno 2017

1°.1.2018

art. 1, comma 997-998, L. 205/2017

30 giugno 2018

8%

30 giugno 2018

1°.1.2019

art. 1, comma 1053-1054, L. 145/2018

30 giugno 2019

11% qualificate, 10% non qualificate

30 giugno 2019

1°.1.2020

art. 1, comma 693-694, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. ‘Legge di Bilancio 2020’)

30 giugno 2020

11%

30 giugno 2020

1°.7.2020

L.77/2020 del 17.7.2020 (D.L. 34/2020)

16 novembre 2020

11%

16 novembre 2020

1°.1.2021

L. 178/2020 e proroga scadenza cd. ‘Decreto Sostegni-bis’

15 novembre 2021

11%

15 novembre 2021

 1°.1.2022

D.L. 17/2022, art. 30, conv. in L. 34