Rinuncia al credito vantato dalla società verso i soci: è deducibile?

Quali sono gli effetti fiscali se la società rinuncia al credito erogato nei confronti dei propri soci? Una recente sentenza di Cassazione evidenzia alcuni aspetti critici dell’atto di rinuncia al credito per chi è titolare di reddito d’impresa.

rinuncia credito sociAnche se con riferimenti normativi errati, la Cassazione è intervenuta a decidere sul tema della deducibilità della rinuncia del credito verso soci erogato dalla società.

La sentenza in commento è interessante perché può applicarsi anche a talune rinunce a crediti verso soggetti vicini alla compagine sociale.

Non è infrequente che un socio decida di chiedere un finanziamento alla società, per i più disparati motivi di convenienza economica, e che la società glielo conceda, fissando ovviamente le regole per la restituzione e la corresponsione degli interessi.

 

E se la società rinuncia al credito verso i soci?

Nel contributo di oggi ci occupiamo di dare notizia di una sentenza della Cassazione, la n. 661 dello scorso 12 gennaio, nella quale viene trattato l’aspetto fiscale di un evento successivo a tale prestito, ossia la rinunzia.

In altre parole, la società finanziante, per motivi assolutamente legittimi, può decidere di rinunziare alla restituzione di tale prestito; il punto è se tale rinunzia genera un componente negativo deducibile o meno.

Secondo l’agenzia delle entrate esso è indeducibile per carenza di inerenza.

Il contribuente società, ricorrente, ha evidenziato come tale rinunzia sia frutto di una transazione, e che le somme versate per coprire i costi delle transazioni stipulate al fine di prevenire contenziosi giudiziari costituiscono risarcimento del danno e, conseguentemente, sono deducibili nell’esercizio in cui intervengono in quanto attinenti al concreto svolgimento dell’attività di impresa e conseguentemente inerenti.

 

Il parere della Cassazione

La cassazione, chiamata a decidere, è stata di opinione contraria, sottolineando invece, che nel caso in discussione la transazione si riferisce a una rinuncia del credito vantato dalla società nei confronti del proprio socio e tale rinuncia era funzionale unicamente a riconoscere una somma una tantum.

Secondo i Giudici, in sostanza, attraverso la rinuncia al credito in questione, la società ha finanziato il proprio socio, operazione che è equiparabile a una liberalità in favore dello stesso e pertanto non deducibile in quanto tale operazione non porta alcun vantaggio.

 

La rinuncia al credito nel reddito d’impresa

E’ innegabile che la rinuncia ad un credito, non supportata dalla esistenza di una compensazione con partite di debito, non può configurarsi altrimenti che liberalità, ma ciò su cui non si concorda è il riferimento normativo per la inerenza, ancora una volta erroneamente identificato nell’articolo 109, comma 5, del Testo unico, che invece tratta della deducibilità di componenti di reddito negativi relativi ad operazioni attive irrilevanti fiscalmente, ossia ad una fattispecie assai distante dal concetto di inerenza, il quale, lo ricordiamo ancora, non esiste nel Tuir, ma discende direttamente dal principio costituzionale sancito dall’articolo 53.

 

NdR: …e nell’ipotesi contraria? La rinuncia dei soci al credito verso la società: sopravvenienza attiva e teoria dell’incasso giuridico

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 27 marzo 2023