Divergenze nella soluzione fiscale del riaddebito dei costi tra professionisti si presentano tra la LADC (Libera Associazione Dottori Commercialisti), da un lato, e l’Agenzia delle entrate con la Cassazione, dall’altro lato.
Il riaddebito di costi tra imprese invece non presenta difficoltà.
Riaddebito dei costi tra professionisti e tra imprese – Argomenti esaminati:
- Il riaddebito dei costi tra imprese o tra professionisti: aspetti generali
- Lo studio associato o l’esercizio separato nello stesso immobile
- Il contratto di locazione
- La prestazione di un collaboratore
- Il riaddebito degli altri costi
- L’Agenzia delle entrate ed il coworking
- La giurisprudenza di legittimità sul riaddebito
- Le sentenze della Corte UE
- Il riaddebito tra le imprese
- Allegato A – Il riaddebito dei costi tra professionisti e tra imprese in sintesi
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Il riaddebito dei costi tra professionisti o tra imprese: aspetti generali
Nessuna norma fiscale impedisce che, nello stesso locale, più lavoratori autonomi o più imprese possano svolgere la loro attività.
A titolo esemplificativo, si ricordano i mercati coperti e le imprese al dettaglio che, in un unico locale anche se in spazi ben delimitati (la chiusura del singolo spazio non è imposta da norme fiscali, bensì da considerazioni cautelative contro facili appropriazioni), esercitano il commercio, nonché le imprese di trasporto che sogliono istituire, in aree all’uopo attrezzate, coperte o meno, depositi circoscritti da un segno per terra, se non solo da un cartello che, appostato sulle merci, indicano la ditta cui appartiene la merce ivi depositata.
Per i lavoratori autonomi, gli esempi sono tanti: più avvocati, più medici, conservando la individualità giuridica fiscale, cioè senza costituire uno studio associato, decidono di condurre un locale in locazione, stipulando il relativo contratto, o a nome di tutti i partecipanti, oppure a nome di uno solo di essi, nel quale ultimo caso, è buona prassi che il conduttore si faccia autorizzare, dal locatore, a sublocare parte dell’immobile a terzi, per evitare noie con lo stesso.
E, per finire, vi sono casi in cui, in un immobile, possano coesistere imprese e lavoratori autonomi.
Lo studio associato o l’esercizio separato nello stesso immobile
Risulta vantaggioso l’esercizio di un’attività professionale, tra diversi professionisti, mediante la costituzione di un’associazione o è preferibile che ciascuno conservi la sua titolarità, operando nello stesso immobile?
Al fine di provare a rispondere al quesito, è opportuno, dapprima, esaminare gli aspetti più rilevanti della gestione di uno studio associato, per poi trattare degli stessi argomenti quando l’esercizio della professione sia formalmente distinto, pur operando i professionisti nello stesso immobile.
Gli aspetti fiscali più importanti della gestione di uno studio associato sono:
- la parcellazione, per le prestazioni rese dallo studio, è realizzata a nome dello studio associato e non dei singoli professionisti;
- la dichiarazione annuale dell’IVA attiene allo studio associato che è titolare di una propria partita IVA, a seguito della denuncia di inizio di attività di cui sopra;
- il reddito dello studio associato è attribuito ad ogni professionista per trasparenza, cioè indipendentemente dalla sua percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili.
Qualora dette quote non risultino determinate preventivamente, le stesse si presumono uguali.
Comunque, l’art. 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, possono determinare le quote di partecipazione agli utili, attraverso una scrittura privata autenticata o mediante atto pubblico, fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione;
- la dichiarazione dei sostituti d’imposta, l’anticipata dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap devono essere presentate sempre a nome dello studio associato;
- ciascun professionista, sulla base di un attestato rilasciato dallo studio associato, predispone, a sua volta, la propria dichiarazione dei redditi;
- i compensi incassati dallo studio sono assoggettati alla ritenuta d’acconto IRPEF del 20% che viene imputata, in proporzione al relativo reddito attribuito, ad ogni professionista associato ed è indicata nell’anzidetto attestato;
- i compensi pagati dallo studio ad altr