Il fatto: il contraddittorio tramite questionari
L’Ufficio ha notificato un avviso di accertamento per riprese I.V.A., I.R.P.E.F ed I.R.E.S.. Provvedimento impugnato innanzi ai giudici di prime cure, che hanno accolto il ricorso.
L’appello delle Entrate è stato rigettato, osservando - per quanto ancora rileva – come correttamente:
“la C.T.P. avesse annullato l'avviso di accertamento impugnato, da un lato, per non essere stato svolto il contraddittorio endoprocedimentale e, dall'altro, per avere il contribuente precisato le ragioni che avrebbe potuto addurre in tale frangente, al fine specifico di scongiurare una ritenuta pretestuosità dell'eccezione di mancata instaurazione del contraddittorio preventivo".
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, per avere i giudici di secondo grado non solo erroneamente esteso l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ai tributi non armonizzati, ma anche per avere ritenuto assente tale contraddittorio, laddove, al contrario, esso si svolse...
..."sia per i tributi non armonizzati (IRPEF e IRAP) che per quelli armonizzati (IVA)...in ben due occasioni".
Il parere della Cassazione in merito all'obbligo di contraddittorio procedimentale
Per la Corte, il motivo è manifestamente fondato.
Precisano i massimi giudici che:
“l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non ab