Bonus facciate: fattura d’acconto ed esercizio dell’opzione per lo sconto

di Andrea Ziletti

Pubblicato il 24 marzo 2023

Analizziamo un interessante parere dell’Agenzia delle Entrate in merito al Bonus facciate e all’esercizio dell'opzione per lo sconto.

Bonus facciate ed esercizio dell'opzione per lo sconto: il dubbio del contribuente

bonus facciate opzione scontoL’istante poneva un quesito in merito al corretto esercizio dell'opzione per il cd. sconto in fattura applicabile ex articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

In particolare, l'istante affermava di avere eseguito, nel 2021, un intervento edilizio volto al «recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti», ex articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fiscalmente agevolabile mediante il riconoscimento al committente di una detrazione d'imposta pari, nel periodo d'imposta 2021, al 90 per cento della spesa sostenuta per i lavori edili.

La società committente, d'intesa con l'istante, optava per l'applicazione del c.d. ''sconto in fattura'', ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, sconto che il prestatore può recuperare sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altro soggetto.

Conseguentemente, l'istante emetteva una fattura in acconto d'importo pari al 10% del corrispettivo concordato regolarmente pagata dal committente ed una successiva fattura a saldo, pari al 90% del totale dovuto, applicando l'intero ''sconto in fattura'' previsto.

Nello specifico, riferiva che:

«dopo aver indicato nella fattura a saldo l'importo complessivo dell'intervento effettuato (100%) ed aver portato in deduzione l'acconto in precedenza fatturato e pagato dal committente (10%), applicava lo sconto sulla differenza (90% dei lavori) evidenziando un ''netto a pagare € 0,00''».

L'istante optava per la cessione del credito d'imposta ad un istituto di credito; riferiva, inoltre, l’istante che:

«Il revisore legale dell'istituto cessionario, tuttavia, in sede di validazione del menzionato credito ha sollevato perplessità in ordine alla correttezza dell'operato, affermando che ''essendo lo