Ammissibili gli elementi aggiuntivi di prova per dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’esenzione IVA

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 15 marzo 2023

In una situazione in cui l’Amministrazione finanziaria non ha ancora adottato una decisione di accertamento d’imposta nei confronti di un soggetto passivo alla data in cui quest’ultimo fornisce elementi di prova supplementari a sostegno del diritto da lui rivendicato, un rifiuto di prendere in considerazione tali elementi può essere opposto solo se fondato su circostanze particolari, come, ad esempio, l’assenza di qualsiasi giustificazione del ritardo, oppure il fatto che il ritardo ha comportato perdite di gettito fiscale.

La Corte di Giustizia Europea ha chiarito un rilevante aspetto processuale (ma con effetti sostanziali), in tema di produzione di elementi aggiuntivi di prova nell'ambito di un accertamento IVA.

 

Il caso: accertamento IVA per beni spediti fuori dalla comunità europea

esenzione iva elementi provaNel caso di specie, il giudizio aveva ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte suprema della Slovenia, presentata nell’ambito di una controversia in merito ad un accertamento in rettifica dell’imposta sul valore aggiunto, con specifico riferimento alla esenzione sulle cessioni di beni spediti o trasportati fuori del territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

La ricorrente nel procedimento principale era una società con sede in Svizzera.

Nel corso del 2017, essa aveva fornito prodotti cosmetici ad un cliente stabilito in Croazia e, in un caso, ad un cliente stabilito in Romania.

Secondo le affermazioni della società, tali merci, che si trovavano in un deposito in Slovenia, erano state ritirate da un acquirente in Croazia, o da un terzo, che agiva per conto dell’acquirente, e trasportate dalla Slovenia in un altro Stato membro, cosicché le cessioni di beni in questione avevano beneficiato dell’esenzione dal pagamento dell’IVA, prevista per le cessioni di beni nel territorio dell’Unione europea.

Nell’ambito di un procedimento di verifica fiscale l’Amministrazione tributaria della Repubblica di Slovenia effettuava presso la società un controllo degli eleme