Come noto, la Legge di Bilancio per il 2023, ha previsto la riapertura della possibilità di assegnare o di cedere beni ai soci consentendo alla società di beneficiare di un’imposizione inferiore a quella normalmente applicata.
In questo primo articolo vediamo come funziona la versione 2023 delle procedure di assegnazione agevolata, estromissione e quali sono i soggetti ed i beni interessati.
Con l’art. 1, commi da 100 a 105, della L. 29 dicembre 2022 n. 197, è stata riproposta la possibilità di assegnare o di cedere beni ai soci consentendo alla società di beneficiare di un’imposizione inferiore a quella normalmente applicata.
In pratica, è stato stabilito che le società commerciali possono applicare una tassazione agevolata pari all’8% (o “per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione” pari al 10,50% della differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto).
Le società che si avvalgono di detta tassazione agevolata devono corrispondere il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 31 luglio 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, tenendo presente che l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione agevolata si deve ritenere perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.
Inoltre, il regime fiscale agevolato di carattere temporaneo trova operatività anche per la trasformazione in società semplici delle società che pongono in essere, come oggetto esclusivo o principale, la gestione dei predetti beni.
Assegnazione dei beni ai soci: generalità
Con l’art. 1, commi da 100 a 105, della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Fig. 1), è stato reso nuovamente operativo il particolare regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire:
- l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, con esclusione, in ogni caso, delle quote di partecipazione in società;
nonché:
- la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;
mentre non sono state previste disposizioni agevolative in materia di imposta sul valore aggiunto, la cui operatività, pertanto, deve seguire le modalità e le regole ordinarie dettate dal vigente decreto Iva.
Ai fini civilistici, si ritiene opportuno porre in rilievo che l’assegnazione o la cessione agevolata applicata operando il valore catastale degli immobili, per quanto consentita ai fini fiscali, potrebbe creare pregiudizio al patrimonio della società, comportando eventuali responsabilità nell’ipotesi di futuro stato di dissesto.
Fig. 1-Disposti normativi riguardanti l’agevolazione fiscale
Art. 1, commi da 100 a 105, della L. 29 dicembre 2022, n. 197100. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. 101. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. 102. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 103. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. |