Entro il 16 marzo 2023 occorre inviare all’Agenzia delle entrate il modello per comunicare l’ammontare dei crediti d’imposta maturati a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici, in sostanza le spese per illuminazione, forza motrice e gas. ATTENZIONE: l’omissione di questo adempimento genera la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo!
Come e quando inviare il modello per i Bonus Energia
Abbiamo appena finito di occuparci della Autodichiarazione Aiuti di Stato che già dobbiamo pensare ad un nuovo adempimento!
Il 16 febbraio 2023 è stato approvato il modello per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei crediti d’imposta maturati a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici, in sostanza le spese per illuminazione, forza motrice e gas.
NOTA BENE: Tale invio ha notevole rilevanza perché in caso di omissione vi è la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.
L’invio va effettuato nella finestra temporale che va dal 16 febbraio al 16 marzo 2023, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario incaricato.
La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 entro il 16 marzo compreso.
A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato alle Entrate, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 verrà scartato.
I periodi per cui spettano i Bonus Energia
Il provvedimento riguarda, nel dettaglio:
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022;
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022;
- i crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022.
Quest’ultimo dovrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2023, gli altri tre entro il 30 settembre 2023.
Il tutto tramite i relativi codici tributo stabiliti con le RRMM nn. 72, 54 e 49 del 2022.
I bonus sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24.
Per ulteriori approfondimenti vedi ad esempio: Decreto Aiuti ter: i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas naturale
È possibile inviare una sola comunicazione valida per l’intero ammontare del bonus maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato.
Eventuali Comunicazioni successive quindi saranno scartate, tranne i casi di annullamento.
Quando non è richiesto l’invio del modello
Il modello non dovrà essere inviato:
- se l’impresa ha già utilizzato in compensazione tramite F24 l’intero credito;
- nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia la cessione del credito, pena lo scarto.
NdR: trovi qui il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16/2/2023 che ha approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni
Le norme sui Bonus Energia
È importante ricordare che (in relazione alle imprese non energivore) mentre nel Decreto Aiuti 9 agosto 2022, n. 115 il credito d’imposta era previsto solo per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 Kw, e di conseguenza venivano escluse nella sostanza le piccolissime imprese, i successivi decreti 23 settembre 2022, n. 144 (per le spese di ottobre e novembre 2022) e 18 novembre 2022, n. 176 (per le spese di dicembre 2022) attribuiscono il credito d’imposta alle imprese dotate di contatori di potenza pari o superiore a 4,5 Kw e quindi allargato anche a contribuenti “piccoli”.
Il contributo è concesso a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, a condizione che il suo prezzo, calcolato sulla base della media riferita al periodo agevolato, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo dell’anno 2019.
Il calcolo non sarebbe semplice ma le stesse norme già qui sopra citate prevedono che i contribuenti possono chiedere i conteggi alle aziende fornitrici, che sono obbligate a fornirli.
Tali agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
In merito alle spese per consumi di gas si evidenzia che non rientrano nel bonus energia le spese per il riscaldamento ma solo quelle il cui utilizzo avviene per la produzione.
La cedibilità di questi bonus energia
È di questi giorni la notizia dell’approvazione del D.L. 16 febbraio 2023 n. 11, che è intervenuto per vietare le cessioni di tutti i bonus edilizi: precisiamo però che in tale nuova norma non sono citati i bonus energia oggetto di questo odierno articolo, per cui i crediti d’imposta per spese energia e gas continuano ad essere cedibili con le regole già conosciute (sono cedibili solo per intero e previo visto di conformità; senza possibilità di successive cessioni salva solo la possibilità di due cessioni ai cosiddetti “soggetti vigilati”).
NdR: Potrebbe interessarti anche…Comunicazione dei crediti d’imposta Energia e Gas: chiarimenti pratici
A cura di Danilo Sciuto
Lunedì 20 febbraio 2023