I Fondi Mutualistici per lo sviluppo della cooperazione

Andiamo alla scoperta dei Fondi Mutualistici per lo sviluppo della cooperazione: il Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Foncooper) ed il Fondo per la salvaguardia dei livelli di occupazione.

I Fondi Mutualistici per lo sviluppo della cooperazione

fondi mutualistici sviluppo cooperazioneUna quota degli utili netti annuali delle società cooperative deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Il 4° comma dell’art. 11 della Legge 59/1992 fissa tale quota al 3% degli utili netti annuali.

In base agli artt. 11 e 12 di questa Legge le associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, gestiti senza scopo di lucro (cioè con l’obbligo di impiegare gli eventuali utili nell’attività di promozione e sviluppo della cooperazione) da società per azioni o da associazioni riconosciute che assumono la personalità giuridica con Decreto del Ministro del Lavoro costituite con questo scopo.

Essi sono formati e alimentati con il versamento della quota degli utili netti annuali prima citata da parte delle cooperative e loro consorzi aderenti alle associazioni nazionali.

Per realizzare i loro obiettivi questi fondi possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in cooperative.

Possono anche finanziare programmi di sviluppo, cioè progetti di investimento, sempre di società cooperative o di loro consorzi, organizzare corsi di formazione professionale, studi e ricerche.

Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro, che ne approva gli statuti.

Le cooperative che non ottemperano a questo versamento obbligatorio nei fondi mutualistici associativi o, in mancanza di essi, negli appositi fondi regionali, decadono dalle agevolazioni fiscali e di altro tipo previste dalla normativa vigente.

Infine, ai sensi del 9° comma dell’art. 11 della Legge 59/1992, la quota di utile versata in questi fondi è esente dalle imposte (IRES ed IRAP) ed è deducibile dalla base imponibile del soggetto che effettua il versamento.[1]

 

Il Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Foncooper)

Da non confondere con i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli artt. 11 e 12 della Legge 59/1992 sono poi il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – Foncooper ed il Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione istituiti, rispettivamente, dagli artt. 1° e 17 della Legge n° 49 del 1985, modificata successivamente dalle Legge n° 266 del 1997 e dall’art. 12 della Legge n° 57 del 2001.

Il Foncooper ha la finalità di concedere crediti agevolati a tutte le cooperative, sia a mutualità prevalente che non, eccetto quelle edilizie di abitazione, tramite le banche con esso convenzionate.

Questo perché il 6° comma dell’art. 223–duodecies disp. att. c.c. riserva alle cooperative a mutualità prevalente solo le agevolazioni fiscali previste dalla legge e non quelle di altro tipo, per esempio finanziarie, ma la lettera a) del 2° comma dell’art. 1° della Legge 49/1985 sembra, secondo noi, richiedere nei beneficiari di questi finanziamenti agevolati la sussistenza dei requisiti della mutualità prevalente, dato che prescrive per essi il rispetto dei requisiti di mutualità di cui all’art. 26 del D.Lgs. Cps n. 1577 del 1947 oggi implicitamente abrogato e sostituito dall’art. 2514 codice civile.

Questi finanziamenti devono essere finalizzati all’aumento della produttività e/o dell’occupazione, mediante incremento e/o ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali o amministrativi, alla valorizzazione ed al miglioramento della qualità dei prodotti, alla razionalizzazione del settore distributivo ed alla sostituzione di massimo il 50% di altre passività finanziarie (ovviamente con tassi di interesse più alti) contratte per la realizzazione di queste attività.

I crediti derivanti da questi finanziamenti hanno privilegio sugli immobili, gli impianti, i macchinari e gli utensili della cooperativa affidata.

Le direttive per l’utilizzo del Foncooper sono stabilite dal Ministero delle Attività Produttive (oggi dello Sviluppo Economico) ed attualmente esso viene gestito mediante bandi su base regionale.

 

Il Fondo per la salvaguardia dei livelli di occupazione

Il Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione è lo strumento attraverso le cui disponibilità il Ministero dell’Industria (oggi dello Sviluppo Economico) partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite in forma di società cooperativa a mutualità prevalente dovendo queste rispettare i requisiti di cui all’art. 26 del D.Lgs. Cps n. 1577 del 1947 e quindi, per il motivo spiegato nel paragrafo precedente, oggi all’art. 2514 codice civile.

Tali società sono investitori istituzionali e devono avere come soci almeno cinquanta cooperative distribuite sull’intero territorio nazionale od almeno in dieci regioni.

Il termine “società finanziaria” va inteso nel senso di holding, cioè di società che assume, anche in più soluzioni, e gestisce partecipazioni temporanee di minoranza[2] nel capitale sociale di altre società, in questo caso piccole e medie imprese[3] costituite nella forma di società cooperativa appartenenti al settore della produzione e lavoro, comprese le cooperative sociali di questa categoria, al fine di salvaguardare ed incrementare l’occupazione, dando la priorità alle cooperative costituire da lavoratori provenienti da imprese in crisi, e che concedono ad esse:

  • finanziamenti agevolati (anche a fondo perduto, ma questi ultimi solo per le cooperative di produzione e lavoro con meno di 100 soci lavoratori o, se operanti nel settore tessile – abbigliamento, come meno di 50 soci lavoratori, come previsto dalla Delibera CIPI – Comitato Interministeriale per la Politica Industriale n° 94 del 1987);
     
  • prestiti subordinati;
     
  • prestiti partecipativi per la realizzazione di progetti di impresa;
     
  • possono sottoscrivere gli strumenti finanziari (obbligazioni) delle cooperative di sui all’art. 2526 codice civile e
     
  • svolgere attività di servizi e di promozione a favore di queste ultime, anche quelle con meno di nove soci.

La legge prescrive inoltre che le partecipazioni nel capitale sociale delle cooperative devono essere in ogni caso di minoranza rispetto al valore complessivo del capitale sociale della cooperativa partecipata.

La società finanziaria che possiede la partecipazione ha comunque un solo voto in assemblea, ai sensi del 2° comma dell’art. 2538 codice civile, perché non è un socio cooperatore, cioè un socio che partecipa allo scambio mutualistico derivante dall’attività della cooperativa, e quindi l’atto costitutivo non può attribuirle fino a cinque voti, come previsto dal 3° comma dello stesso articolo.

Il valore della partecipazione nel capitale sociale, invece, non ha limiti di valore, essendo la società finanziaria un “socio diverso dalle persone fisiche”, come previsto dal 4° comma dell’art. 2525 codice civile.

Dopo aver assunto la partecipazione nel capitale sociale di una cooperativa di lavoro la società finanziaria partecipata dal Fondo può acquistare anche gli strumenti finanziari, cioè le obbligazioni, della stessa cooperativa disciplinati dall’art. 2526 codice civile.

Ricordiamo, infine, che entrambi questi fondi vennero istituiti presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, che era stata a sua volta istituita dall’art. 10 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n° 1421 del 1947 presso la Banca Nazionale del Lavoro per la concessione del credito alle cooperative ed ai loro consorzi attraverso gli sportelli della stessa banca e delle Casse Rurali e Artigiane e che oggi non è più attiva.

 

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NOTE

[1] Le agevolazioni illustrate in questo articolo e nel successivo possono essere fruite anche dalle cooperative sociali disciplinate dalla Legge n° 381 del 1991 che sono ex lege società cooperative a mutualità prevalente.

[2] Ma in una cooperativa, come vedremo tra poco nel testo, non ci può essere una partecipazione di maggioranza come nelle società di capitali.

[3] PMI, come definite dalla Raccomandazione CE n° 361 del 2003.

 

A cura di Gianfranco Visconti

Mercoledì 8 febbraio 2023