Le sanzioni conseguenti ad omesso versamento delle ritenute sono collegate al tributo e, pertanto, per la definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023, nulla è dovuto a titolo di sanzioni, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione citata?
La risposta a tale interrogativo ci arriva da un recente intervento del giudice di legittimità che ha ritenuto, in relazione alla suddetta sanzione, sufficiente la mera presentazione tempestiva della domanda di definizione.
Le sanzioni collegate al tributo: la prassi
La Circolare n. 180/e del 10 luglio 1998 definisce come sanzione collegata al tributo quelle previste per le violazioni che hanno inciso sulla determinazione o sul versamento del tributo[1].
La circolare n. 23/E del 2017, evidenza il trattamento delle sanzioni irrogate, nella misura del 30 per cento, nelle controversie che hanno ad oggetto atti di recupero per indebita compensazione del credito IVA.
Il documento di prassi, nel dettaglio, qualifica tali sanzioni come collegate al tributo, fermo restando che laddove la lite abbia ad oggetto esclusivamente le sanzioni non sarà dovuto alcun importo e sarà sufficiente la presentazione della domanda di definizione.
Ciò, in quanto, le fattispecie analizzate per le quali è applicata la sanzione nella misura del 30 per cento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 vengono ad essere trattate alla stregua delle violazioni per tardivo versamento e, quindi, come già precisato nella circolare n. 22/E del 2017, la lite può essere definita senza il pagamento della sanzione collegata al tributo, in quanto il rapporto relativo all’imposta risulta comunque definito.
Legge di Bilancio 2023: la novella normativa
L’articolo 1, comma 191, della Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022, prevede che le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo[2] possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore (01/01/2023) delle norme in esame (legge di bilancio 2023), e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.
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