Prestazioni accessorie a fini IVA: un’intepretazione particolare del Fisco

Contrariamente a quanto previsto dalla norma sulle prestazioni accessorie, l’Agenzia reputa che il principio di accessorietà IVA non si applichi quando la prestazione accessoria è resa da un soggetto terzo. Scopriamo le criticità di questa interpretazione…

prestazioni accessorie IVAQuando si parla di prestazioni accessorie Iva, occorre fare riferimento, oltre che all’articolo 12 del Dpr 633/72, anche alla giurisprudenza comunitaria.

Quest’ultima (Corte di Giustizia, sentenza 27/9/2012) ha previsto che:

una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.

Dal canto suo, la norma italiana prevede che

le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente all’imposta nei rapporti tra le parti dell’operazione principale”.

 

Il caso: il servizio di consegna di pasti a domicilio

Il caso di cui ci occupiamo deriva da una richiesta di interpello formulata da un Comune, che ha affidato l’appalto del servizio di consegna di pasti a domicilio in favore di utenti in possesso di determinate caratteristiche a un’azienda.

Il Comune chiede chiarimenti in merito alla corretta individuazione dell’aliquota Iva applicabile a tale servizio.

Nello specifico, chiede se lo stesso debba essere equiparato, come prestazione accessoria, a quello di preparazione degli alimenti fornito da altra ditta, la quale applica un’Iva al 10%.

La risposta dell’Agenzia (interpello n. 9/2023) è negativa, in quanto le due prestazioni, fornite da operatori differenti, non sono connesse o indissolubili; quindi, scontano l’iva indipendentemente l’una dall’altra.

In altre parole, secondo l’Agenzia, poiché la prestazione del trasporto e consegna di pasti a domicilio viene resa da una ditta diversa da quella che li prepara, non può essere considerata accessoria.

Inoltre, sempre secondo l’Agenzia, bisogna anche verificare concretamente il nesso di dipendenza funzionale con la prestazione “principale”, perché non basta una generica utilità della prestazione “accessoria” all’attività “principale”: occorre che la prestazione “accessoria” formi un tutt’uno con quella “principale”.

 

Prestazioni accessorie e IVA: la criticità dell’interpretazione del Fisco

Così esposto il problema e la tesi dell’Agenzia, non possiamo non rilevare come tale impostazione sia in controtendenza alla giurisprudenza nazionale e comunitaria, secondo cui l’identità dei fornitori non sarebbe necessaria per affermare l’accessorietà di due o più operazioni.

Si vedano, in tal senso, le sentenze della Corte di Cassazione nn. 9525 del 22/3/2022 e Cassazione n. 351 del 9/1/2019 e, di più, quelle della Corte di Giustizia 11 febbraio 2010, causa C-88/09.

Qualora si tratti di importi rilevanti (la differenza tra iva ordinaria e iva agevolata 10%), occorre dunque valutare l’opportunità di procedere in aderenza alla norma, anche se l’Agenzia è di parere opposto.

 

NDR. Sul tema vedi anche Prestazioni accessorie IVA: quando si applica l’aliquota della prestazione principale 

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 18 Gennaio 2023