Prestazioni accessorie IVA: quando si applica l'aliquota della prestazione principale

In quali casi alla prestazione accessoria si deve applicare l’aliquota IVA della prestazione principale… non sempre…

ivaL’aliquota IVA della prestazione principale si applica quando esiste il nesso di dipendenza funzionale con l’accessoria.

La risposta a interpello n. 520 pubblicata il 19 ottobre 2022 ci offre lo spunto per alcune precisazioni in merito alle prestazioni accessorie ai fini IVA.

Si tratta di un argomento poco trattato in dottrina, ma di assoluto interesse.

Innanzitutto, come sempre, la norma.

 

Cosa dice la Legge in merito alle prestazioni accessorie

L’articolo 12 del Dpr 633/1972 stabilisce che si applica l’aliquota IVA della prestazione principale quando:

  • Il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie
  • ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi,
  • sono effettuati direttamente dal cedente o prestatore
  • ovvero per suo conto e a sue spese.

 

Quindi…

Nel caso in cui, quindi, le prestazioni secondarie non siano rese direttamente dal soggetto che le effettua, ovvero per suo conto o a sue spese, non si possano qualificare come accessorie a quella principale.

E’ stato proprio questo il tema dell’interpello a cui ci stiamo rifacendo, sicchè non possiamo certo dire che esso abbia apportato alcunchè di nuovo in termini di prassi.

Citando ad esempio proprio il caso di cui all’interpello, il servizio di ristorazione scolastica si componeva di un’attività principale di ristorazione e di due attività secondarie rappresentate dal servizio di riparazione e manutenzione varia di pronto intervento nonché dal servizio di disinfestazione e derattizzazione. Queste ultime erano svolte da un soggetto diverso da quello che curava il servizio di ristorazione.

Pertanto, esse non potevano essere assoggettate all’aliquota IVA del 4% prevista per la prestazione principale, ma devono scontare l’aliquota propria.

 

E’ necessaria anche la dipendenza funzionale

Ai fini della sussistenza dell’accessorietà, inoltre, è necessario verificare il nesso di dipendenza funzionale delle operazioni accessorie con la prestazione principale e il valore comparativo delle varie prestazioni (c.d. presupposto oggettivo).

D’altronde, nello stesso senso anche la giurisprudenza comunitaria, secondo cui una prestazione è accessoria ad un’altra “quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore” (causa C-463/16, causa C-208/15, causa C-42/14, causa C-349/96).

Su CommercialistaTelematico esiste una importante sezione dedicata all’IVA, alla quale ti puoi collegare se interessato…

 

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 24 ottobre 2022