È consentita una maggiore deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali delle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, alimentari e non, compresi i grandi magazzini, individuate da specifici codici Ateco: il relativo coefficiente passa dal 3 al 6% per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro.
Potranno usufruirne anche le imprese immobiliari in relazione ai fabbricati dati in locazione a imprese esercenti una delle attività indicate, sempre che entrambi i soggetti, locatore e utilizzatore, appartengano allo stesso regime di tassazione di gruppo.
La legge 29 dicembre 2022, n. 197, cd. legge di Bilancio 2023, articolo 1, dai commi 65 a 69, stabilisce che le imprese che esercitano attività del commercio al dettaglio di beni deducono le quote di ammortamento in misura più agevolata rispetto al passato.
Tale modalità riguarda le imprese che operano prevalentemente in alcuni settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività.
Le attività del commercio
Il comma 65, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2023, dispone che, per le imprese che esercitano l’attività del commercio al dettaglio (individuate più precisamente nella tabella che si riporta) le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa siano deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione, al costo degli stessi fabbricati, di un coefficiente fissato al 6 per cento.
La norma si applica alle imprese che operano prevalentemente in specifici settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale at