Ricordiamo che in sede di appello tributario non sono ammissibili nuove domande e possono essere contestate solo le eccezioni non accolte in primo grado.
In tema di processo tributario a carico dell’appellato, vittorioso già in primo grado, non esiste alcun obbligo di riproposizione dei motivi in appello in quanto l’oggetto della prova (thema probandum) è stato già fissato in primo grado.
La Corte di Cassazione sostiene che il solo onere a carico dell’appellato è quello di riproporre le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado, intendendosi altrimenti rinunciate, ai sensi dell’art. 56 D.lgs. n. 546/1992.
Niente domande nuove in appello
Nel processo tributario, in appello, le parti non possono proporre domande ed eccezioni nuove e, se pronunciate, sono da ritenere inammissibili d’ufficio (art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992).
Per nuova domanda nuova, quindi, deve intendersi la domanda od eccezione proposta in appello che contiene una richiesta diversa rispetto a quelle presentate dinanzi alla Corte di giustizia Tributaria di primo grado; la medesima norma prevede, inoltre, al secondo comma che non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.
Il successivo art. 58 impone al giudice di appello il divieto di disporre di nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa a essa non imputabile.
Produzione documentale e onere della prova
E’ bene evidenziare che in materia di produzione documentale in grado di appello nel rito tributario, alla luce del principio di specialità di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 – secondo cui tra no