Ricordiamo che in ambito tributario il giudice non può decidere le cause in via equitativa; lo ricorda la Cassazione in un giudizio sul valore dell’area edificabile.
La valutazione del Giudice tributario deve essere sempre frutto di un giudizio, non riconducibile alla equità sostitutiva, consentita nei soli casi previsti dalla legge.
Nel caso in esame, la base imponibile corrispondente al valore dell’area fabbricabile accertato originariamente non può dunque essere ridotta in via equitativa o di bilanciamento degli interessi, senza chiarire il perché del discostamento dai criteri legali di valutazione.
La Cassazione ribadisce l’inammissibilità di decisioni equitative nell’ambito del processo tributario
La Corte di Cassazione ha chiarito la inammissibilità di decisioni equitative nell’ambito del processo tributario.
Il caso: contenzioso ICI su terreno edificabile
Nel caso di specie, un Comune aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento, con il quale procedeva a recupero di maggiore ICI per l’anno 2004, in relazione ad un terreno.
La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale, in parziale accoglimento del ricorso, rigettava le censure svolte in ordine al vizio di sottoscrizione, al difetto di motivazione dell’atto impositivo ed alla presunta incostituzionalità dell’ICI ed accoglieva invece le ragioni della contribuente in ordine all’errata quantificazione dell’estensione del terreno.
La contribuente impugnava la decisione parzialmente sfavorevole.
Il Comune proponeva allora una conciliazione giudiziale, con riduzione del 40% della base imponibi